Cassazione Civile, Ordinanza n. 21467/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente sanitario amministrativo era stato nominato direttore amministrativo di una ASL con contratto a tempo determinato. Successivamente, a seguito di una riorganizzazione del servizio sanitario regionale, la ASL originaria era stata soppressa e accorpata in altra azienda sanitaria; contestualmente, nella delibera regionale che disponeva l’estinzione dell’ente, era stata dichiarata anche la decadenza dei direttori sanitario e amministrativo. Il dirigente ha chiesto il risarcimento dei danni, assumendo l’illegittimità della decadenza e la spettanza di differenze retributive, indennità integrativa, danno all’immagine e perdita di chance. In cassazione ha articolato otto motivi: motivazione apparente; violazione delle norme sull’impossibilità sopravvenuta e sulla risoluzione del rapporto; erronea applicazione della disciplina speciale sui direttori generali e amministrativi delle ASL; illegittima pretesa di impugnare gli atti amministrativi e il contratto; violazione di buona fede e divieto di abuso del diritto; omessa pronuncia sulle domande economiche; reiterazione delle precedenti censure come omessa pronuncia su fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse adeguatamente motivata e che la ratio decidendi effettiva fosse l’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta dal ricorrente a seguito della soppressione e dell’accorpamento della struttura sanitaria in cui operava. Da ciò ha fatto discendere l’irrilevanza delle ulteriori contestazioni sulla qualificazione della vicenda come decadenza del direttore generale e sulla mancata impugnazione degli atti amministrativi. Ha inoltre escluso che potessero essere accolte le doglianze contro la Regione, considerata soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, e ha affermato che la Corte territoriale si era pronunciata su tutte le pretese economiche rigettandole in modo globale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione d’appello era completa e intelligibile.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione; ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
invocato contro la motivazione della sentenza; la Corte nega che vi sia stato deficit motivazionale.
richiamato nel primo motivo; non incide sulla decisione, poiché la Corte ritiene corretta la motivazione sul punto decisivo.
la Corte individua nell’impossibilità sopravvenuta della prestazione la ratio decidendi sostanziale che impedisce l’adempimento e la prosecuzione del rapporto.
richiamato per sostenere la persistenza del vincolo contrattuale; la Corte lo reputa recessivo di fronte all’impossibilità sopravvenuta.
richiamato come norma coerente con l’impossibilità sopravvenuta che determina la cessazione del rapporto contrattuale.
art. 2, comma 6, del d.P.C.M. n. 502 del 1995
richiamato per contestare la disciplina della decadenza; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla ratio dell’impossibilità sopravvenuta.
art. 3 bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato per sostenere l’inesistenza di una causa di decadenza; la Corte ritiene la censura irrilevante rispetto alla cessazione del rapporto per impossibilità sopravvenuta.
richiamato nei motivi sulla qualificazione del rapporto; non viene ritenuto decisivo ai fini dell’esito.
richiamato nei motivi; la Corte non lo considera idoneo a scalfire la ratio decidendi.
richiamato nei motivi; la Corte non lo esamina come decisivo.
richiamato nei motivi; la Corte lo reputa privo di incidenza sull’impossibilità sopravvenuta.
richiamato nel quarto motivo; la Corte non lo considera decisivo.
art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato per censurare la pretesa necessità di impugnare gli atti amministrativi; la Corte dichiara la censura inammissibile perché non coglie la ratio della sentenza.
richiamato nel quinto motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
richiamato nel quinto motivo; la Corte non ne ricava profili utili a superare l’inammissibilità.
art. 2 Cost.
richiamato insieme all’art. 1175 c.c. per dedurre abuso del diritto; la Corte esclude la doglianza perché la Regione è terza rispetto al rapporto e la questione non risulta proposta nei gradi di merito.
invocato come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte esclude la violazione per difetto di pertinenza soggettiva e processuale.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte rileva che la Corte d’appello ha invece deciso su tutte le domande economiche rigettandole globalmente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure che colpiscono solo argomentazioni ulteriori o terminologie accessorie sono inammissibili se non si confrontano con il fondamento effettivo della statuizione.
- L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ove derivi dalla soppressione della struttura o dal venir meno dell’oggetto organizzativo del rapporto, può determinare la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., rendendo irrilevanti contestazioni sulla mera qualificazione formale della cessazione.
- Le doglianze contro un soggetto terzo rispetto al contratto non sono idonee a sovvertire una decisione fondata sull’estinzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta tra le parti del contratto medesimo.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha esaminato e respinto in modo globale tutte le domande formulate, anche senza una confutazione analitica di ciascuna voce di danno o di credito.
- La censura di abuso del diritto o violazione della buona fede richiede che la questione sia stata effettivamente dedotta nei gradi di merito e che il soggetto evocato sia parte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
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