Cassazione Civile, Ordinanza n. 21480/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento di fine servizio spettante a un dipendente di un ente locale che aveva lavorato presso un Comune dal 1984 al 2009. Il giudice di merito ha accertato che il rapporto originario era quello di funzionario in categoria D e che, dal 2004 al 2009, all'interessato erano stati conferiti di volta in volta incarichi dirigenziali a tempo determinato, con collocamento in aspettativa senza assegni e successiva stipula di contratti a termine ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, senza mai essere incardinato nei ruoli dirigenziali dell'ente. Sulla base di ciò, la Corte d'appello ha ritenuto corretto liquidare il TFS secondo due distinti periodi: fino al 2004 secondo il rapporto originario e per il periodo 2004-2009 secondo la disciplina propria dei rapporti a termine nella pubblica amministrazione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, sostenendo: (1) che la nomina dirigenziale del 2004 sarebbe derivata da una procedura selettiva comparativa assimilabile a concorso pubblico; (2) che non vi sarebbe stata interruzione del rapporto di lavoro, sicché il trattamento di fine rapporto non avrebbe potuto essere liquidato due volte né separatamente, poiché l'incarico dirigenziale si sarebbe innestato su un unico rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. Ha inoltre richiamato la tesi secondo cui l'incarico dirigenziale fiduciario non avrebbe comportato estinzione del rapporto e sarebbe oramai non più contestabile per decorso del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi si fondavano su una circostanza fattuale non risultante dalla sentenza impugnata, cioè che dal 2004 al 2009 al ricorrente fosse stato attribuito un vero e proprio ruolo dirigenziale in esito a una procedura comparativa; al contrario, la Corte territoriale aveva accertato che egli non era mai stato incardinato nei ruoli dirigenziali del Comune, ma solo destinatario di incarichi dirigenziali a termine con aspettativa senza assegni e successivi contratti ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000. La censura è stata ritenuta nuova e non autosufficiente, perché non indicava dove tale questione fosse stata già dedotta nei gradi di merito. La Corte ha inoltre richiamato i propri precedenti secondo cui l'art. 110, comma 1, non determina la risoluzione di diritto del rapporto, ma una forma di aspettativa del dipendente, e secondo cui, ai fini della base di calcolo dell'indennità premio di servizio/TFS dei dipendenti degli enti locali, rilevano solo gli emolumenti tassativamente previsti dalla disciplina applicabile, non comprendendosi la retribuzione percepita per l'incarico dirigenziale a tempo determinato. È stato quindi confermato l'assetto deciso in appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'INPS; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha però rilevato che le censure introducevano questioni nuove e non autosufficienti.
art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
non prevede la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro del dipendente incaricato, ma il suo collocamento in aspettativa senza assegni durante l'incarico dirigenziale a tempo determinato.
art. 4, l. n. 152/1968
la retribuzione contributiva ai fini dell'indennità premio di servizio è determinata dagli emolumenti previsti dalla legge secondo un'elencazione tassativa.
art. 11, comma 5, l. n. 152/1968
la base di calcolo dell'indennità premio di servizio è individuata solo nei compensi espressamente menzionati, con interpretazione restrittiva della nozione di stipendio o salario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
è richiamato nel suo complesso quale disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni locali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto che non risultino trattate nella sentenza impugnata, salvo che si deduca e si indichi specificamente l'omessa pronuncia e i relativi atti di merito in cui la questione era stata già proposta.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando la censura presuppone un diverso accertamento di fatto, il ricorrente deve indicare dove e come tale circostanza sia stata dedotta nei gradi di merito.
- L'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 non determina la cessazione automatica del rapporto di lavoro del dipendente incaricato, ma la sua collocazione in aspettativa senza assegni durante l'incarico dirigenziale a termine.
- Ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti locali, la base contributiva è definita da un'elencazione legale tassativa e non può essere estesa in via analogica alla retribuzione percepita per un incarico dirigenziale temporaneo non comportante incardinamento nel ruolo dirigenziale.
- La differenza tra rapporto originario di impiego e incarico dirigenziale temporaneo rileva ai fini del calcolo del TFS: l'emolumento connesso all'incarico a termine non si somma automaticamente alla base di calcolo del trattamento spettante per l'intero periodo lavorativo.
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