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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21490/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività per la società in forza di una serie di contratti di collaborazione a progetto e aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tali contratti per asserita genericità e non specificità dei progetti, coincidenza del progetto con l’oggetto sociale, svolgimento di mansioni diverse da quelle pattuite e impossibilità originaria di realizzare l’obiettivo indicato. In conseguenza aveva domandato la conversione del rapporto in lavoro subordinato e il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010; in via subordinata aveva chiesto la differenza retributiva ex art. 63 d.lgs. n. 276/2003. In cassazione ha denunciato: violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuto valido il progetto; omesso esame del fatto decisivo relativo all’uso del lavoratore per esigenze stabili di manodopera; violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di fatti non contestati; vizi sulla mancata ammissione della prova testimoniale e sulla qualificazione della domanda; violazione degli artt. 112, 115, 116, 421 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 276/2003 per il rigetto della domanda subordinata di differenze retributive; violazione dell’art. 32 l. n. 183/2010 per il diniego dell’indennità risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i contratti descrivevano in modo sufficientemente specifico il progetto e il risultato finale perseguito, senza confondere il progetto con la mera riproposizione dell’oggetto sociale. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto per varie ragioni processuali: doppia conforme, censura di questioni di fatto non deducibili ex art. 360 n. 5 c.p.c., difetto di autosufficienza, richiesta di rivalutazione del merito e mancata specificazione dei capitoli di prova e dell’atto di appello. Sul sesto motivo ha riconosciuto che la motivazione della Corte d’appello era giuridicamente erronea quanto all’assunto che fosse necessaria l’impugnazione del recesso per ottenere l’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, ma ha comunque confermato il rigetto perché nel caso concreto mancava il presupposto sostanziale della conversione del contratto a progetto in rapporto subordinato, requisito indispensabile per l’indennità. Il ricorso è quindi stato respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    Nel testo originario, il contratto a progetto richiede uno o più progetti specifici o programmi di lavoro/fasi di essi determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, con coordinamento ma indipendenza dal tempo impiegato; il progetto deve essere specifico e funzionalmente collegato a un risultato finale.

  • art. 62 d.lgs. 276/2003

    Richiama i requisiti di forma del contratto a progetto, verificati dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 63 d.lgs. 276/2003

    Invocato dal ricorrente per ottenere la differenza tra compenso pattuito e minimi collettivi; la Corte rileva che la domanda presuppone la validità della collaborazione e che, nel caso concreto, il relativo esame resta assorbito/inammissibile per difetti di specificità.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    Costituisce la norma sanzionatoria di conversione del contratto a progetto illegittimo in rapporto subordinato; la Corte osserva che l’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 richiede proprio l’operatività di tale meccanismo di conversione.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Il regime indennitario si applica anche al contratto a progetto illegittimo, ma il regime decadenziale del comma 3, lett. b), riguarda solo il recesso del committente; nel caso concreto però l’indennità non spetta perché è mancata la conversione del rapporto.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte utilizza i diversi numeri del comma 1 per delimitare il sindacato di legittimità: il n. 5 non consente la rivalutazione di questioni o argomentazioni, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione viene ricondotta al giudizio di fatto del giudice di merito e non integra, di per sé, un vizio di violazione di legge deducibile come tale in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa al libero convincimento non è configurabile come violazione di legge, ma come errore di fatto censurabile solo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Non risulta violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Corte d’appello ha esaminato la domanda effettivamente proposta (illegittimità dei contratti a progetto e conversione) e non una domanda diversa.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contestare la mancata ammissione della prova; la Corte ribadisce che la valutazione di necessità della prova rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione giuridicamente errata della sentenza impugnata ma conferma il dispositivo, perché la decisione è comunque conforme a diritto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Disposta la condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • L. 183/2010

    Richiamata quale fonte dell’art. 32 applicato alla domanda risarcitoria/indennitaria.

Massime di principio

  • Nel contratto a progetto, il progetto deve essere specifico, predeterminato per iscritto e funzionalmente diretto a un risultato finale autonomo; non è sufficiente la semplice indicazione di attività coincidenti con l’ordinaria attività d’impresa o con l’oggetto sociale del committente.
  • La verifica della specificità del progetto e della sua autonomia, quando sorretta da congrua motivazione, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione oggi ristretto all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La deduzione di fatti non contestati richiede rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve indicare dove il fatto è stato allegato, come è stato provato o ritenuto pacifico e in quale atto la controparte avrebbe omesso la contestazione.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale o di CTU è censurabile solo se il ricorrente allega con precisione la decisività del mezzo istruttorio e i presupposti della sua ammissione; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • L’indennità prevista dall’art. 32 l. n. 183/2010 può operare anche nei rapporti di collaborazione a progetto illegittimi, ma presuppone che operi il meccanismo sanzionatorio di conversione del rapporto; se la conversione è esclusa, l’indennità non è dovuta.
  • Quando la motivazione di diritto della sentenza impugnata è erronea ma il dispositivo è conforme a diritto, la Cassazione può limitarsi a correggere la motivazione e a confermare il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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