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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente turnista del comparto sanità volta a ottenere il riconoscimento del diritto ai buoni pasto per i turni di lavoro di durata superiore a sei ore e il risarcimento del danno per avere dovuto sostenere a proprie spese il costo dei pasti. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 29, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2001, letto in combinato disposto con l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, collegasse il diritto alla mensa al diritto alla pausa nelle giornate con orario giornaliero eccedente le sei ore, riconoscendo quindi i buoni pasto nei turni pomeridiani e notturni, ma non in quello antimeridiano di sei ore esatte. L'azienda ospedaliera ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, CCNL Sanità 1999/2001 e dell'art. 8 d.lgs. n. 66/2003. Secondo la ricorrente, il criterio rilevante non sarebbe la semplice durata dell'orario giornaliero, bensì l'impossibilità di consumare il pasto fuori dall'ambiente di lavoro in ragione dell'articolazione dell'orario; la lavoratrice avrebbe potuto pranzare prima dei turni pomeridiano e notturno. La ricorrente sosteneva inoltre che l'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 disciplina solo la pausa e non attribuisce di per sé un diritto alla mensa, e richiamava a sostegno l'art. 45 del CCNL 14.9.2000, relativo però a un diverso comparto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che il diritto alla fruizione del buono pasto, non avendo natura retributiva ma assistenziale, è strettamente collegato alla disciplina della contrattazione collettiva che lo prevede. Interpretando l'art. 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001, la Corte ha valorizzato il comma 3 della stessa disposizione, che impone il consumo del pasto al di fuori dell'orario di lavoro e in un intervallo rilevato dai normali mezzi di controllo dell'orario, ricavandone che la fruizione del pasto è prevista nell'ambito di una pausa non lavorata. In tale prospettiva, la 'particolare articolazione dell'orario' che fa sorgere il diritto alla mensa è quella che comporta la fruizione della pausa di cui all'art. 8 d.lgs. n. 66/2003, quando l'orario giornaliero eccede le sei ore. La Corte ha quindi confermato la correttezza dell'interpretazione adottata dal giudice di merito e ha rigettato l'impugnazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso integralmente rigettato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999 / integrativo 20 settembre 2001

    "Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ... nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario"

    Il diritto alla mensa/buono pasto è collegato alla particolare articolazione dell'orario di lavoro e, sistematicamente, al diritto alla pausa; non occorre che il turno coincida con specifiche fasce orarie del pasto, purché vi sia una pausa fruibile nei termini previsti.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    "il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore"

    La norma disciplina il diritto alla pausa e la possibilità di consumare il pasto durante essa; viene utilizzata come criterio interpretativo della clausola collettiva sul diritto alla mensa.

  • art. 45 CCNL 14 settembre 2000

    Ritenuta non pertinente perché riferita a un diverso comparto contrattuale (Regioni e autonomie locali).

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità alla giurisprudenza precedente già citata dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il diritto al buono pasto nel pubblico impiego contrattualizzato non ha natura retributiva, ma assistenziale: esso esiste solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile.
  • Quando la clausola collettiva riconosce il diritto alla mensa in relazione alla 'particolare articolazione dell'orario', tale espressione va letta in collegamento sistematico con la disciplina della pausa prevista dal d.lgs. n. 66/2003; il criterio decisivo è la presenza di un intervallo non lavorato fruibile per il pasto.
  • La previsione del consumo del pasto al di fuori dell'orario di lavoro e con rilevazione del tempo impiegato mediante i normali strumenti di controllo dell'orario è indice della necessità di una pausa effettiva, non della mera possibilità astratta di pranzare prima o dopo il turno.
  • In assenza di una espressa previsione contrattuale che leghi il beneficio a determinate fasce orarie destinate normalmente al pasto, non è possibile introdurre per via interpretativa un requisito ulteriore non scritto nella disciplina collettiva.
  • Nel lavoro turnista del comparto sanità, se l'orario giornaliero supera le sei ore e ricorre una pausa di lavoro fruibile ai sensi della disciplina collettiva e legale, il diritto alla mensa o al buono pasto deve essere riconosciuto secondo la clausola contrattuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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