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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21477/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui all’imprenditore era stata irrogata una sanzione amministrativa per aver impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie e per non aver consegnato il prospetto paga. In primo grado l’opposizione era stata respinta e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo provato un rapporto di lavoro subordinato tra l’imprenditore e il soggetto controllato, sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, delle testimonianze e di documenti ritenuti compatibili con una prestazione subordinata. Nel ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi, deducendo invece un rapporto commerciale di compartecipazione agli utili; violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione complessiva delle prove e mancata acquisizione di ulteriore documentazione bancaria; violazione dell’art. 116 c.p.c. per pretesa errata lettura delle risultanze istruttorie e svalutazione delle prove difensive; violazione dell’art. 2094 c.c. perché la subordinazione sarebbe stata affermata solo per esclusione di altre ipotesi e non in base agli indici tipici del lavoro subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo precluso dalla doppia conforme e comunque rivolto non all’omesso esame di un fatto storico, ma alla rivalutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi relativi agli artt. 115 e 116 c.p.c., perché miravano in realtà a contestare il libero apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito. Il quarto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge censurava ancora una volta la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto sulla natura subordinata del rapporto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può proporre in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi se non indica e dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione di questioni, argomentazioni o del convincimento del giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è configurabile per contestare l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali, oppure abbia ignorato il regime della prova legale.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione il diverso peso attribuito alle prove dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattenda prove legali.

  • art. 2094 c.c.

    La qualificazione del rapporto come subordinato dipende dagli indici tipici della subordinazione, ma la loro valorizzazione e ponderazione concreta spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata se sopravvengono i presupposti normativi, sicché la relativa ammissione non esclude l’operatività del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse rationes decidendi in fatto.
  • Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico specifico e non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione complessiva della vicenda effettuata dal giudice di merito.
  • Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o a contestare il peso attribuito alle prove.
  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto; in cassazione è censurabile solo per errori nell’individuazione dei criteri giuridici di qualificazione o nei limiti del vizio motivazionale consentito, non per una diversa lettura delle prove.
  • Nel valutare il rapporto di lavoro subordinato, il giudice di merito può fondarsi su testimonianze, dichiarazioni rese in sede ispettiva e documenti indiziari, apprezzandoli liberamente e tra loro complessivamente, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
  • La presenza della parte al lavoro nei locali aziendali nello svolgimento di mansioni tipiche di un commesso può integrare una presunzione di subordinazione, che incombe al datore di lavoro vincere con prova contraria.
  • Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comportano, ove dovuto, l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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