Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente turnista di un'azienda ospedaliera volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ai buoni pasto per i turni lavorativi eccedenti le sei ore e il risarcimento del danno per avere dovuto sostenere a proprie spese il costo del pasto nei giorni in cui aveva svolto tali prestazioni. I giudici di merito avevano interpretato l'art. 29, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2001, in combinato con l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, ritenendo che il diritto alla mensa/buono pasto spettasse ai dipendenti con orario giornaliero superiore a sei ore, dunque anche alla lavoratrice per i turni pomeridiani e notturni, ma non per quello antimeridiano di sei ore esatte. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, CCNL Sanità 1999/2001 e dell'art. 8 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che il criterio rilevante fosse l'impossibilità di consumare il pasto fuori dall'ambiente di lavoro e che la norma sull'orario di lavoro disciplinasse solo la pausa, non il diritto alla mensa; ha inoltre richiamato l'art. 45 CCNL 14.9.2000, relativo però a diverso comparto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato l'interpretazione data dalla Corte d'appello. Ha affermato che il diritto al buono pasto, di natura assistenziale e non retributiva, deriva dalla contrattazione collettiva e che l'art. 29, comma 2, CCNL Sanità integra il diritto alla mensa con il diritto alla pausa: la 'particolare articolazione dell'orario' rilevante è quella che comporta un intervallo non lavorato per la pausa, durante la quale può essere consumato il pasto. Poiché l'art. 8 d.lgs. n. 66/2003 collega la pausa all'orario giornaliero eccedente le sei ore e consente la consumazione del pasto nel corso della pausa, il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto i buoni pasto per i turni oltre le sei ore. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della lavoratrice intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999, come integrato il 20 settembre 2001
"Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ... nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario."
Il diritto alla mensa/buono pasto è collegato alla particolare articolazione dell'orario di lavoro e, secondo la Corte, coincide con la necessità di fruire di una pausa lavorativa idonea alla consumazione del pasto.
art. 29, comma 3, CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001
"Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro."
La norma conferma che la fruizione del pasto avviene in un intervallo non lavorato, rilevabile con i normali strumenti di controllo dell'orario.
"il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore"
La pausa è dovuta oltre le sei ore di lavoro giornaliero e può essere destinata anche alla consumazione del pasto; la disciplina supporta il collegamento tra pausa e diritto alla mensa.
art. 45 CCNL 14 settembre 2000
La Corte ha ritenuto la disposizione non conferente, perché relativa al diverso comparto Regioni ed Autonomie locali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per dare continuità ai precedenti giurisprudenziali della Corte già pertinenti alla questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Disposizione che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il diritto al buono pasto, nei rapporti di lavoro pubblici o collettivi, non ha natura retributiva ma assistenziale e sussiste solo nei limiti e secondo le condizioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile.
- Quando il contratto collettivo collega il diritto alla mensa alla 'particolare articolazione dell'orario', la clausola va letta in coerenza con la disciplina legale della pausa lavorativa: il diritto sorge se l'orario giornaliero determina un intervallo non lavorato destinato alla pausa e alla consumazione del pasto.
- La previsione legislativa sulla pausa oltre le sei ore di lavoro giornaliero costituisce un utile criterio interpretativo delle clausole collettive sulla mensa, soprattutto quando il testo contrattuale non indica fasce orarie specifiche ma fa riferimento alla fruizione del pasto durante un intervallo di lavoro.
- Non è possibile estendere il diritto alla mensa sulla base di esigenze organizzative o di comodità del dipendente se la clausola collettiva non prevede espressamente ulteriori requisiti, come la prestazione in determinate fasce orarie destinate normalmente al pranzo.
- La clausola contrattuale che prevede il pasto fuori dall'orario di lavoro e ne disciplina la durata conferma che il buono pasto è connesso alla pausa e non alla semplice impossibilità astratta di rientrare a casa per pranzare.
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