Cassazione Civile, Ordinanza n. 21476/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del diritto di un dipendente del comparto enti locali e sanità, transitato nei ruoli di una ASL, a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio includendo anche il periodo di attività svolta in precedenza, non in ruolo, come infermiere in convenzione presso un policlinico universitario. L'istituto previdenziale ha impugnato la decisione sostenendo che la normativa regionale che disciplinava la convenzione e l'equiparazione economica tra personale convenzionato e personale paramedico del policlinico riguardasse solo il trattamento retributivo e non gli istituti previdenziali; di conseguenza, il TFS sarebbe spettato solo per il periodo successivo all'immissione in ruolo presso l'ASL e non anche per il servizio convenzionato precedente. Il ricorso è stato proposto per violazione della legge regionale Campania n. 10 del 1978, della legge n. 152 del 1968 e della legge n. 207 del 1985.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'istituto previdenziale, dando continuità a un precedente recente (richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) e valorizzando il quadro normativo sopravvenuto: la legge regionale richiamata è stata abrogata e, comunque, il trattamento di fine servizio rientra oggi nella competenza legislativa statale esclusiva in materia di rapporto di lavoro pubblico e previdenza. La Corte ha inoltre richiamato il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali e ha osservato che, nel passaggio del personale ospedaliero alle unità sanitarie locali per effetto della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro; pertanto il TFS matura anche per la quota riferita al periodo prestato presso l'ente ospedaliero. L'istituto ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti della ASL rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
il precedente richiamato dalla Corte viene recepito per relationem per dare continuità all'orientamento già espresso.
art. 1 legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10
"Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari".
l'equiparazione riguarda il trattamento economico; non emerge una estensione espressa agli istituti previdenziali, ma la Corte non la ritiene ostativa al riconoscimento del TFS nel quadro normativo complessivo.
art. 1 e art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152
richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un effetto preclusivo al riconoscimento del trattamento di fine servizio.
art. 1 e art. 3 della legge 207/1985
richiamati per sostenere l'inclusione o l'esclusione del servizio convenzionato nel TFS; la Corte esclude che impediscano il riconoscimento del diritto azionato.
art. 2116 c.c.
il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge espressamente limitative.
art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979
nel passaggio del personale ospedaliero alle unità sanitarie locali, la continuità del rapporto non viene meno e il diritto al TFS matura anche per la quota relativa al periodo pregresso.
art. 2, comma 1, legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A
la legge regionale del 1978 viene indicata come abrogata dal successivo intervento normativo.
art. 117 Cost.
la Corte rileva che il richiamo alla competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli uffici non è più coerente con l'attuale riparto costituzionale, essendo il rapporto di lavoro pubblico e il TFS di competenza statale esclusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il trattamento di fine servizio può comprendere anche periodi lavorativi precedenti al definitivo inquadramento in ruolo quando la disciplina di settore e la continuità del rapporto di lavoro lo consentano.
- L'automatismo delle prestazioni previdenziali opera come principio generale: la prestazione matura indipendentemente da previsioni contrarie non espresse e può essere esclusa solo da una norma di legge chiara e specifica.
- La sola previsione di equiparazione del trattamento economico tra personale convenzionato e personale di ruolo non basta, di per sé, a risolvere in senso limitativo il diritto alle prestazioni previdenziali se il quadro normativo complessivo conduce a una continuità del rapporto.
- Nel giudizio di legittimità, il richiamo a precedenti conformi può sorreggere la decisione quando la Corte intenda dare continuità all'orientamento già formatosi, soprattutto se il precedente è ritenuto ancora coerente con la disciplina applicabile.
- Il riparto delle competenze costituzionali rileva anche nella ricostruzione delle conseguenze previdenziali del rapporto di lavoro pubblico: l'interprete deve confrontare la disciplina speciale con il vigente assetto delle competenze statali e regionali.
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