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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

L'istituto di credito, dopo aver pignorato i crediti della società debitrice verso l'affittuaria di un fondo rustico e di un ramo d'azienda, aveva ottenuto l'assegnazione delle somme dovute a titolo di canoni. In seguito al mancato pagamento di alcune mensilità, aveva promosso in via surrogatoria azione di risoluzione del contratto di affitto agrario per morosità, invocando una clausola risolutiva espressa. La controparte aveva chiesto e ottenuto il termine di grazia per sanare la morosità e aveva poi versato una somma che il creditore riteneva insufficiente perché non comprensiva degli interessi nella misura dell'art. 1284, comma 4, c.c. Il ricorso principale censurava la sentenza di appello per avere ritenuto concedibile la sanatoria giudiziale nonostante la clausola risolutiva espressa e per avere considerato satisfattivo il pagamento con applicazione dei soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c.; il ricorso incidentale contestava, tra l'altro, la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che, nelle controversie di risoluzione dell'affitto agrario per morosità, la sanatoria giudiziale è compatibile anche con la clausola risolutiva espressa e che, ai fini della sanatoria, l'art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2011 costituisce disciplina speciale sugli accessori dovuti, imponendo la rivalutazione ISTAT e gli interessi di legge, da intendersi come quelli del primo comma dell'art. 1284 c.c., non quelli maggiorati del quarto comma, salvo specifica domanda giudiziale di pagamento dei canoni insoluti. Ha inoltre ritenuto non illogica la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito per la condotta della parte affittuaria che aveva pagato solo dopo l'introduzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato per il pignoramento dei crediti del debitore verso il terzo

  • art. 2900 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione surrogatoria esercitata dal creditore

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione della clausola contrattuale

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione alla correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla decisione fondata sulle prove

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    gli interessi dovuti per la sanatoria giudiziale della morosità in affitto agrario sono quelli legali ordinari

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    il saggio maggiorato richiede una specifica domanda giudiziale di pagamento degli interessi, che nel caso concreto mancava

  • art. 55 L. 27 luglio 1978, n. 392

    richiamato in via comparativa: nei rapporti locatizi la sanatoria giudiziale richiede il solo pagamento degli interessi legali

  • art. 11, comma 8, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    norma speciale applicabile all'affitto agrario: consente la sanatoria della morosità alla prima udienza e impone rivalutazione ISTAT e interessi di legge sui canoni scaduti

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata da gravi ed eccezionali ragioni individuate nel comportamento processuale della parte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    esclusa l'applicabilità in ragione dell'oggetto della controversia (affitto agrario)

Massime di principio

  • Nelle controversie di risoluzione dell'affitto agrario per morosità, la disciplina di cui all'art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2011 opera come lex specialis sugli accessori dovuti per la sanatoria, imponendo la rivalutazione ISTAT e gli interessi di legge sui canoni scaduti.
  • L'espressione "interessi di legge" contenuta nell'art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2011 va intesa come riferita agli interessi legali ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c., non al tasso maggiorato del comma 4, salvo che sia proposta una specifica domanda di pagamento dei canoni o degli interessi al saggio maggiorato.
  • La sanatoria giudiziale della morosità è compatibile anche con la clausola risolutiva espressa: una volta chiesto il termine di grazia, l'efficacia della clausola resta sospesa e viene meno definitivamente se il conduttore sana integralmente l'inadempimento.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove, né è sufficiente allegarne la deduzione in appello: la parte deve indicare specificamente in quali atti di merito la questione sia stata sollevata.
  • La compensazione delle spese può essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni individuate nel comportamento processuale della parte e nell'esercizio, in corso di causa, di una facoltà legale che rende improcedente o infondata la domanda iniziale.

Come è indicizzato

MaterieAffitto agrarioImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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