Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
L'istituto di credito, dopo aver pignorato i crediti della società debitrice verso l'affittuaria di un fondo rustico e di un ramo d'azienda, aveva ottenuto l'assegnazione delle somme dovute a titolo di canoni. In seguito al mancato pagamento di alcune mensilità, aveva promosso in via surrogatoria azione di risoluzione del contratto di affitto agrario per morosità, invocando una clausola risolutiva espressa. La controparte aveva chiesto e ottenuto il termine di grazia per sanare la morosità e aveva poi versato una somma che il creditore riteneva insufficiente perché non comprensiva degli interessi nella misura dell'art. 1284, comma 4, c.c. Il ricorso principale censurava la sentenza di appello per avere ritenuto concedibile la sanatoria giudiziale nonostante la clausola risolutiva espressa e per avere considerato satisfattivo il pagamento con applicazione dei soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c.; il ricorso incidentale contestava, tra l'altro, la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha affermato che, nelle controversie di risoluzione dell'affitto agrario per morosità, la sanatoria giudiziale è compatibile anche con la clausola risolutiva espressa e che, ai fini della sanatoria, l'art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2011 costituisce disciplina speciale sugli accessori dovuti, imponendo la rivalutazione ISTAT e gli interessi di legge, da intendersi come quelli del primo comma dell'art. 1284 c.c., non quelli maggiorati del quarto comma, salvo specifica domanda giudiziale di pagamento dei canoni insoluti. Ha inoltre ritenuto non illogica la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito per la condotta della parte affittuaria che aveva pagato solo dopo l'introduzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il pignoramento dei crediti del debitore verso il terzo
richiamato come fondamento dell'azione surrogatoria esercitata dal creditore
richiamato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa
richiamato in relazione all'interpretazione della clausola contrattuale
richiamato in relazione alla correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto
richiamato nel primo motivo come norma sulla decisione fondata sulle prove
gli interessi dovuti per la sanatoria giudiziale della morosità in affitto agrario sono quelli legali ordinari
il saggio maggiorato richiede una specifica domanda giudiziale di pagamento degli interessi, che nel caso concreto mancava
art. 55 L. 27 luglio 1978, n. 392
richiamato in via comparativa: nei rapporti locatizi la sanatoria giudiziale richiede il solo pagamento degli interessi legali
art. 11, comma 8, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
norma speciale applicabile all'affitto agrario: consente la sanatoria della morosità alla prima udienza e impone rivalutazione ISTAT e interessi di legge sui canoni scaduti
la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata da gravi ed eccezionali ragioni individuate nel comportamento processuale della parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esclusa l'applicabilità in ragione dell'oggetto della controversia (affitto agrario)
Massime di principio
- Nelle controversie di risoluzione dell'affitto agrario per morosità, la disciplina di cui all'art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2011 opera come lex specialis sugli accessori dovuti per la sanatoria, imponendo la rivalutazione ISTAT e gli interessi di legge sui canoni scaduti.
- L'espressione "interessi di legge" contenuta nell'art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2011 va intesa come riferita agli interessi legali ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c., non al tasso maggiorato del comma 4, salvo che sia proposta una specifica domanda di pagamento dei canoni o degli interessi al saggio maggiorato.
- La sanatoria giudiziale della morosità è compatibile anche con la clausola risolutiva espressa: una volta chiesto il termine di grazia, l'efficacia della clausola resta sospesa e viene meno definitivamente se il conduttore sana integralmente l'inadempimento.
- In sede di legittimità non sono ammissibili questioni nuove, né è sufficiente allegarne la deduzione in appello: la parte deve indicare specificamente in quali atti di merito la questione sia stata sollevata.
- La compensazione delle spese può essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni individuate nel comportamento processuale della parte e nell'esercizio, in corso di causa, di una facoltà legale che rende improcedente o infondata la domanda iniziale.
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