Cassazione Civile, Ordinanza n. 19243/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF e altri carichi per l'anno d'imposta 2002, impugnata dalla società contribuente deducendo la mancata notificazione della cartella presupposta. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della ritualità della notificazione. In appello la decisione veniva confermata: la CTR riteneva, da un lato, non ammissibile il deposito in appello della documentazione relativa alla notifica della cartella; dall'altro, comunque, riteneva irregolare la notificazione perché effettuata presso la casa comunale e priva della raccomandata informativa. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR escluso la producibilità in appello della relata di notifica della cartella; 2) violazione degli artt. 145 c.p.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR ritenuto invalida la notifica. La società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sorretto da un unico motivo, relativo alla tardività dell'appello.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e ha riconosciuto che, nel processo tributario, la produzione in appello di nuovi documenti è ammessa ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sicché la CTR aveva errato nel ritenere inammissibile il deposito della relata di notifica. Tuttavia ha ritenuto infondato il secondo motivo sulla validità della notifica, osservando che la relata presentava un'ambiguità intrinseca, poiché barrava sia l'ipotesi di irreperibilità relativa sia quella di irreperibilità assoluta; inoltre, anche seguendo la ricostruzione dell'agente come notifica per irreperibilità relativa, mancava la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa, adempimento necessario ai fini del perfezionamento della notifica. Poiché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome e la seconda non era utilmente censurata, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario d'appello è consentita la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza la preclusione propria dell'art. 345 c.p.c., secondo il principio di specialità del rito tributario.
La produzione documentale esaminata dalla CTR era avvenuta con l'atto di appello ed era quindi tempestiva rispetto al termine previsto per il deposito documenti.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista dal rito civile ordinario non opera nel giudizio tributario di appello, per effetto della disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.
Nel rapporto tra norme processuali civili ordinarie e norme processuali tributarie prevale la disciplina speciale tributaria.
Per la notificazione della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa, occorre osservare gli adempimenti richiesti dal sistema, inclusa la raccomandata informativa.
In combinato con l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, impone, nei casi di irreperibilità relativa, l'applicazione delle forme dell'art. 140 c.p.c.
Nei casi di irreperibilità relativa la notificazione si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione alle persone giuridiche, ma la Corte non accoglie la censura per l'ambiguità della relata e per la mancanza della raccomandata informativa.
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti in primo grado e anche se irritualmente prodotti, poiché l'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 prevale sulla preclusione dell'art. 345 c.p.c.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare utilmente ciascuna di esse; la mancata impugnazione di una ratio comporta l'inammissibilità del ricorso, perché la decisione resta sorretta da una base non scalfita.
- In tema di notificazione di cartelle e atti impositivi, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario è necessario il completo compimento degli adempimenti previsti dalla disciplina applicabile, compresa la raccomandata informativa, la cui effettiva ricezione è necessaria al perfezionamento della notifica.
- Una relata di notifica che presenti indicazioni incompatibili o ambigue sulle modalità della notificazione può essere da sola idonea a supportare il rilievo di invalidità della notifica.
- Nel processo tributario la disciplina speciale del rito incide sia sui limiti alla produzione documentale sia sulla valutazione della ritualità della notificazione degli atti presupposti all'azione di riscossione.
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