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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02780/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1991: all’impresa partecipata venivano recuperati maggiori redditi e irrogate sanzioni, mentre nei confronti del socio veniva rettificato anche il reddito da interessi percepiti su un prestito alla società. I contribuenti impugnavano l’atto, ma la CTR confermava in sostanza la pretesa fiscale, ritenendo provata la qualità di socio del contribuente e applicabile la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. Successivamente il solo socio presentava domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018; l’Ufficio la rigettava perché le somme della lite risultavano già interessate da una precedente definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione bis) e non erano stati versati, entro il termine previsto, gli importi residui dovuti. Nel ricorso per cassazione contro il diniego, il contribuente sosteneva che la definizione si perfezionasse con domanda e pagamento della prima rata e che la cartella richiamata non gli fosse stata notificata né definita; inoltre deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, del d.l. n. 119/2018 per violazione dell’art. 3 Cost. Nel ricorso principale contro la sentenza della CTR, i contribuenti lamentavano: (1) la pretesa carenza di legittimazione del socio perché non più tale al momento del giudizio; (2) la violazione delle norme sulla prova presuntiva e sull’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non fosse stata dimostrata l’effettiva distribuzione degli utili e che la decisione si fosse fondata su mere presunzioni.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e lo ha rigettato, affermando che, quando la lite riguarda somme già oggetto di precedente definizione agevolata dei carichi, il perfezionamento della nuova definizione è subordinato al previo versamento degli importi residui scaduti nei termini previsti dalla disciplina applicabile. Ha escluso anche l’illegittimità costituzionale della norma, ritenendo la disciplina ragionevole perché diretta a evitare un uso dilatorio dello strumento deflattivo. Ha poi rigettato il ricorso principale contro la sentenza della CTR: ha osservato che la pretesa fiscale riguardava il reddito conseguito nell’anno in cui il contribuente era socio, circostanza pacifica e già coperta da giudicato sul punto, e che la censura sulla legittimazione processuale era inconferente. Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, ribadendo che tale presunzione opera salvo prova contraria del socio circa l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, prova che nella specie non era stata fornita. Entrambi i ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 7, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. n. 136/2018

    Se le somme oggetto della controversia sono state incluse in una precedente definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme ancora dovute per la precedente procedura.

  • art. 3, comma 21, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Gli importi rilevanti per il perfezionamento della definizione sono quelli dovuti in relazione alla precedente procedura di definizione dei carichi, con scadenze nei mesi indicati dalla norma.

  • art. 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. in l. n. 172/2017

    La precedente definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione rileva come presupposto ostativo/condizionante rispetto alla nuova definizione della controversia.

  • art. 81 c.p.c.

    La censura di carenza di legittimazione è stata ritenuta infondata perché il contribuente era parte del giudizio in proprio e la pretesa riguardava un reddito imputato in ragione della qualità di socio all’epoca dei fatti.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accertamento del maggior reddito è stato ritenuto legittimo sulla base della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    La prova contraria dell’accantonamento o reinvestimento degli utili incombe sul socio; in mancanza, la presunzione di distribuzione pro quota opera validamente.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la differenza di disciplina tra i contribuenti è giustificata dalla diversa situazione di fatto e dalla finalità antielusiva della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’esistenza di utili extra bilancio può essere presunta distribuita pro quota ai soci, salvo che il socio fornisca prova contraria dell’accantonamento o del reinvestimento delle somme in capo alla società.
  • Quando una definizione agevolata della lite è collegata a una precedente definizione dei carichi riguardanti il medesimo rapporto, il perfezionamento della nuova procedura può essere subordinato al previo pagamento dei residui importi dovuti per la procedura precedente.
  • Una disciplina agevolativa che condizioni l’accesso alla definizione della lite all’adempimento di obblighi già assunti in precedenza non viola il principio di uguaglianza se risponde a una finalità ragionevole di evitare usi meramente dilatori del beneficio.
  • La contestazione sulla legittimazione processuale è inconferente quando la pretesa fiscale è rivolta al soggetto in ragione della qualità rivestita al momento di produzione del reddito e tale qualità è pacifica o coperta da giudicato.
  • Nel processo tributario, la prova contraria rispetto a presunzioni semplici o legali relative alla distribuzione degli utili deve essere specifica e idonea; in mancanza, la ripresa a tassazione resta sorretta dalla presunzione operante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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