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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32293/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento collegata a più cartelle esattoriali emesse per ritenute alla fonte da redditi da lavoro autonomo, IRPEF, IVA, tasse per smaltimento rifiuti e tassa automobilistica, relative ad annualità pregresse. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Deduceva la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 82/2005 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello avesse ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla base di copie fotostatiche prodotte dall’amministrazione, prive di attestazione di conformità agli originali e, per di più, senza considerare il disconoscimento da lui formulato. Lamentava inoltre che la prova della notifica fosse stata prodotta solo in appello. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché cumulava profili eterogenei e incompatibili, mescolando vizio di motivazione e violazione di legge, senza consentire una chiara separazione delle censure. Ha inoltre rilevato che il disconoscimento della copia non era stato formulato in modo specifico e circostanziato, né era stata proposta querela di falso a fronte dell’allegazione di inesistenza degli originali. Ha infine affermato che nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di nuovi documenti, nei limiti temporali previsti dal rito, anche se preesistenti al primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito che aveva respinto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di un importo alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche; la Corte non ne entra nel merito autonomamente, ma censura la formulazione confusa della doglianza.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere espresso, formale, specifico e circostanziato; l’allegazione generica della mancanza di attestazione di conformità non basta.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle copie informatiche e della loro conformità; la censura è stata dichiarata inammissibile per cumulo eterogeneo dei motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato sotto il profilo dell’omessa pronuncia; la Corte ha osservato che il motivo mescolava impropriamente tale vizio con la violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non è consentito prospettare sotto questo vizio una doglianza che in realtà attiene anche a un preteso difetto di motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Rilevante per la definizione anticipata e per la statuizione sulle ulteriori somme conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Base per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello entro il termine di decadenza previsto, nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    La produzione dell’atto impositivo in appello è considerata mera difesa e non eccezione nuova preclusa dal divieto di nuove eccezioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in un unico motivo censure eterogenee e incompatibili, come il vizio di motivazione e la violazione di legge, senza consentire alla Corte di separarle e qualificarle autonomamente.
  • Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento deve essere specifico, formale e circostanziato: non è sufficiente una contestazione generica della mancanza di attestazione di conformità o formule di stile.
  • Se la parte contesta non solo la conformità della copia all’originale, ma l’inesistenza stessa dell’originale o la falsità del documento, è necessaria la querela di falso per eliminare l’efficacia probatoria della copia prodotta.
  • Nel processo tributario la produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado è ammessa, purché avvenga nel rispetto del termine di cui all’art. 32 del d.lgs. 546/1992; il deposito dell’atto impositivo in appello costituisce mera difesa e non è soggetto al divieto di nuove eccezioni.
  • La relata di notifica, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso sugli elementi attestati dall’ufficiale notificatore e non può essere scalfita da contestazioni apodittiche o generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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