Cassazione Civile, Ordinanza n. 08296/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per II.DD., IVA, interessi e sanzioni relativi al 2005 nei confronti di una società di persone e dei soci, a seguito di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione del reddito d’impresa non dichiarato e imputazione per trasparenza ai soci in base alle quote. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per tardività. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 327, comma 1, c.p.c., 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011, sostenendo che i termini per impugnare erano sospesi fino al 30 giugno 2012 per effetto della disciplina sul condono fiscale e che quindi l’appello era tempestivo. La Corte rileva però che il ricorso non specifica un dato decisivo: il valore della lite per ciascun contribuente, necessario per verificare l’astratta definibilità della lite e l’applicabilità della sospensione dei termini; l’Agenzia, inoltre, aveva cumulato gli importi riferiti a tutti i contribuenti e non aveva riprodotto gli atti impositivi, impedendo il controllo della soglia di valore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto che, per invocare la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal d.l. n. 98/2011 per le liti fiscali definibili, l’Agenzia avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il valore delle riprese per ciascun originario contribuente fosse inferiore alla soglia di euro 20.000; poiché il ricorso si limitava a cumulare gli importi e non consentiva di verificare tale presupposto, la censura è stata ritenuta non decisiva. Non è stato disposto regolamento delle spese perché gli intimati non si sono costituiti. È stato inoltre dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
viene richiamato come base formale della censura per violazione di legge e nullità processuale, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
il termine lungo per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie è richiamato come parametro temporale applicabile ratione temporis.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
è richiamato in combinazione con l’art. 327 c.p.c. per individuare il termine di impugnazione delle sentenze tributarie.
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98/2011
prevede la sospensione automatica dei termini di impugnazione fino al 30 giugno 2012 per le liti fiscali astrattamente definibili, indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di definizione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa non dichiarato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene richiamato per escludere, nel caso di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sospensione dei termini d’impugnazione prevista per le liti fiscali definibili opera automaticamente fino al 30 giugno 2012 e non è subordinata alla presentazione dell’istanza di definizione, ma richiede che la lite sia astrattamente definibile.
- Chi invoca la sospensione dei termini deve allegare e dimostrare, con riferimento a ciascun contribuente e a ciascuna lite, il presupposto del valore entro la soglia prevista dalla legge; la mera sommatoria degli importi relativi a più soggetti non è sufficiente.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non consente alla Corte di verificare la decisività della censura, perché omette i dati fattuali indispensabili al controllo del requisito normativo invocato.
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