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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31004/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per Ires, Iva e Irap relative all'anno d'imposta 2011 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. In appello la Commissione tributaria regionale del Lazio ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo insussistenti i requisiti per le agevolazioni fiscali previste per tali enti, in particolare perché dagli atti ispettivi e dalle rendicontazioni finanziarie emergevano incongruenze rispetto alla contabilità prodotta e mancavano, secondo la CTR, elementi documentali quali libro verbali assemblea, riscontri contabili e libro soci. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, per asserito mero recepimento delle conclusioni dell'Ufficio senza confutazione delle ragioni del contribuente e della sentenza di primo grado; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito affermato l'assenza di documenti che, invece, erano stati prodotti e discussi nei gradi di merito; (3) violazione di legge e falsa applicazione delle norme sull'onere probatorio e sui requisiti fiscali degli enti associativi, per non avere riconosciuto provata l'effettiva attività sportiva dilettantistica e il diritto al regime agevolato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata, pur sintetica, conteneva una motivazione sufficiente a integrare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato prove specificamente dedotte dalla contribuente nei gradi di merito, relative sia alla effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e alla regolare convocazione e approvazione del rendiconto, sia alla produzione di scritture contabili che il giudice di merito aveva invece considerato mancanti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare un vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha però ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato come parametro della motivazione della sentenza; non è stata ravvisata una nullità della decisione di merito per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma che concorre a definire il contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    usato come base dei motivi di ricorso per cassazione: nullità della sentenza, violazione di legge e vizio di motivazione/omesso esame.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserito errato apprezzamento delle risultanze documentali e l'affermazione di mancata produzione di documenti in realtà presenti in atti.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale incombe sul soggetto che la invoca.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per affermare che la motivazione, pur sintetica, raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 90 lett. e) L. 289/2002

    richiamato quale disposizione che condiziona il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche alla sussistenza di determinati requisiti sostanziali e statutari.

  • artt. 148 e 149 TUIR

    evocati nel terzo motivo come norme che disciplinano il regime fiscale agevolato degli enti associativi e i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore di un ente associativo o sportivo dilettantistico non dipende dalla sola veste formale, ma richiede la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività nei modi prescritti dalla legge e dallo statuto.
  • L'onere di dimostrare i presupposti di fatto che giustificano il regime agevolato grava sull'ente che lo invoca ai sensi dell'art. 2697 c.c..
  • Le clausole statutarie richieste dalla normativa di favore non sono surrogabili dal solo accertamento di un comportamento di fatto conforme: è necessario verificare sia la presenza delle clausole sia la concreta osservanza delle regole associative.
  • Il giudice di merito, quando nega un'agevolazione fiscale per insussistenza dei requisiti, deve esaminare in modo effettivo le prove documentali e le deduzioni specificamente offerte dalla parte; l'omesso esame di tali prove integra vizio denunciabile in cassazione.
  • Una motivazione concisa è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi e raggiunge il minimo costituzionale, ma non può prescindere dall'esame delle principali risultanze istruttorie rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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