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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14587/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un iscritto alla Cassa dei dottori commercialisti. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del pensionato, condannando l'ente a corrispondere la quota A della pensione calcolata con metodo retributivo per la parte maturata prima del 2007, ritenendo applicabile il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, non operante il regolamento della Cassa del 2004 in senso peggiorativo per effetto del principio del pro rata, e dichiarando illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento in godimento. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) erronea applicazione del principio del pro rata ai trattamenti pensionistici decorrenti da epoca anteriore al 1° gennaio 2007, alla luce delle modifiche normative richiamate; (2)-(3) legittimità del contributo di solidarietà imposto dalla Cassa; (4) nullità del ricorso introduttivo del giudizio di merito; (5) erronea esclusione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in favore della prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui, per le prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati maturate prima del 1° gennaio 2007, si applica il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e non possono essere introdotte, con atti dell'ente, modifiche peggiorative in violazione del principio del pro rata; inoltre, gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre un contributo di solidarietà su un trattamento già determinato, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale riservata alla legge ex art. 23 Cost. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato dimostrato se e come la questione di nullità fosse stata devoluta al giudice di appello. Il quinto motivo è stato rigettato perché, quando è controverso l'ammontare della pensione o l'indebita trattenuta su ratei già determinati, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma la prescrizione ordinaria decennale; sono state quindi confermate la condanna dell'ente al pagamento delle somme dovute e la regolazione delle spese secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    nella formulazione originaria; antecedente alla novella dell'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 degli enti previdenziali privatizzati, il parametro è il regime originario e non sono applicabili modifiche peggiorative introdotte dall'ente in contrasto con il principio del pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    La sua portata attenuativa del principio del pro rata non incide sui trattamenti già maturati prima del 1° gennaio 2007, secondo l'orientamento consolidato richiamato.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    È richiamato come norma interpretativa del quadro precedente, senza mutare la conclusione favorevole all'applicazione del regime originario per i trattamenti già maturati.

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Gli enti previdenziali privatizzati soggetti a tale disciplina non possono introdurre unilateralmente prelievi patrimoniali su pensioni già determinate.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà applicato su un trattamento già determinato integra una prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione spetta al legislatore.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando sia controverso l'ammontare della pensione o vi sia una trattenuta illegittima su ratei già determinati.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale quando si controverte della riliquidazione della pensione o della restituzione di somme indebitamente trattenute/pagate periodicamente.

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970

    La norma riguarda la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e non la diversa ipotesi dell'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    È richiamato in parallelo all'art. 2948, n. 4, c.c. per ribadire che la prescrizione quinquennale presuppone ratei liquidi ed esigibili.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata ex art. 378 c.p.c. non ha introdotto argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 presso enti previdenziali privatizzati, la disciplina applicabile è quella originaria dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; non sono legittime modifiche peggiorative introdotte dall'ente in violazione del principio del pro rata.
  • Un ente previdenziale privatizzato non può imporre unilateralmente, su una pensione già determinata secondo i criteri di legge, un contributo di solidarietà o altra trattenuta patrimoniale: un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è riservato alla legge.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l'ammontare della pensione o la legittimità di una trattenuta, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • La domanda di restituzione di somme indebitamente trattenute o pagate periodicamente non è, per sua natura, soggetta alla prescrizione breve dei crediti periodici, poiché l'obbligazione restitutoria ha ad oggetto un pagamento unitario.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla nullità dell'atto introduttivo è inammissibile se non è specificamente dimostrato dove e come la questione sia stata dedotta e decisa nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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