Cassazione Civile, Ordinanza n. 25354/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte della cassa previdenziale privatizzata dei geometri, di applicare a un proprio iscritto la misura di sgravio contributivo del 60% prevista dalla normativa emergenziale post-sisma per chi operava nelle aree del cratere sismico. I giudici di merito avevano invece riconosciuto il diritto del professionista al beneficio, ritenendo irrilevante la natura privatistica dell'ente previdenziale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente; 2) violazione delle norme che disciplinano gli sgravi per le zone terremotate, per avere la corte esteso il beneficio a un ente ritenuto estraneo a tale disciplina; 3) violazione delle norme sull'autonomia regolamentare della cassa e sui requisiti di iscrizione e contribuzione, sostenendo che tali profili sono rimessi alla sua autonomia e alla necessità di equilibrio di bilancio; 4) violazione della disciplina sull'autodichia e della giurisprudenza di legittimità sulle casse privatizzate; 5) violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio delle casse previdenziali privatizzate. La ricorrente sosteneva, in sostanza, di non essere tenuta ad applicare la normativa emergenziale sugli sgravi contributivi, in quanto ente privatizzato escluso da finanziamenti pubblici e soggetto a vincoli di sostenibilità finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza d'appello, perché la motivazione per relationem era idonea e il richiamo alla giurisprudenza amministrativa chiariva la ratio decidendi. Nel merito, ha affermato che la normativa emergenziale post-sisma deroga alla disciplina generale delle casse privatizzate e si applica anche agli iscritti agli enti previdenziali privatizzati, poiché il beneficio è legato al solo requisito soggettivo della residenza o sede nei territori colpiti, senza distinzione tra ente pubblico e privato o tra attività subordinata e autonoma. Ha inoltre escluso che l'argomento dell'equilibrio di bilancio potesse prevalere, mancando un diverso intervento regolatorio e dovendo l'ente previdenziale privatizzato esercitare una funzione di pubblico servizio secondo l'art. 38 Cost. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
consente la definizione in camera di consiglio con riserva del termine per il deposito dell'ordinanza
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma utilizzata per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009
prevede lo sgravio contributivo del 60% per chi operava nelle aree del cratere sismico; la Corte lo interpreta come norma emergenziale applicabile anche agli iscritti alle casse privatizzate
art. 3 del d.l. n. 162/2008, conv. in l. n. 249/2008
richiamato quale parte del quadro normativo degli sgravi post-sisma
art. 6 del d.l. n. 263/2006, conv. in l. n. 290/2006
richiamato quale antecedente normativo nel sistema dei benefici contributivi
art. 1 del d.lgs. n. 509/1994
la disciplina generale sugli enti previdenziali privatizzati e sul divieto di finanziamenti pubblici è derogata dalla normativa emergenziale post-sisma
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509/1994
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'autodichia e dell'assetto degli enti privatizzati
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato sulla necessità di equilibrio di bilancio delle casse previdenziali privatizzate
art. 38 Cost.
l'attività delle casse previdenziali privatizzate è qualificata come pubblico servizio da esercitarsi secondo i principi costituzionali di tutela previdenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione applicata per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione per relationem è sufficiente quando il richiamo al precedente o al provvedimento richiamato consente di comprendere la ratio decidendi e di delimitare in modo chiaro l'oggetto della controversia.
- Una disciplina emergenziale speciale sugli sgravi contributivi, emanata in conseguenza di eventi sismici, si applica anche agli iscritti di enti previdenziali privatizzati se la norma collega il beneficio a un requisito soggettivo territoriale e non distingue in base alla natura pubblica o privata dell'ente destinatario dei contributi.
- Il divieto generale di finanziamenti pubblici agli enti previdenziali privatizzati può essere derogato da una normativa speciale successiva che ponga a carico della fiscalità generale parte degli oneri contributivi, senza che ciò integri di per sé un vizio di applicazione della legge.
- L'autonomia regolamentare e l'esigenza di equilibrio di bilancio delle casse previdenziali privatizzate non consentono di sottrarsi all'applicazione di una norma agevolativa speciale quando il legislatore abbia previsto espressamente il beneficio per i soggetti ricadenti nel relativo ambito territoriale e soggettivo.
- Nel valutare l'applicabilità di benefici contributivi post-emergenziali, il dato decisivo è il contenuto della norma speciale e il requisito oggettivo/soggettivo previsto, non la qualificazione privatistica dell'ente previdenziale incaricato della riscossione dei contributi.
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