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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04210/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una lavoratrice agricola a tempo determinato ha chiesto la rideterminazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, sostenendo che il salario contrattuale provinciale dovesse essere aumentato del 30,44% a titolo di "terzo elemento"; su tale base ha domandato anche l'accredito della contribuzione figurativa. In primo grado la domanda è stata respinta e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, interpretando il contratto collettivo provinciale nel senso che la retribuzione prevista per gli operai agricoli a tempo determinato fosse già comprensiva del terzo elemento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle clausole del CCNL/CCPL, per avere la Corte territoriale ignorato il dato testuale che richiederebbe una espressa maggiorazione; violazione delle norme sulla contribuzione figurativa, in conseguenza dell'erronea determinazione della retribuzione di riferimento; violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese, assumendo che l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto comportare la condanna dell'INPS; violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che la dichiarazione reddituale resa in appello avrebbe dovuto incidere anche sulle spese del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'interpretazione della Corte d'appello dell'art. 14 del contratto provinciale era conforme a diritto: il canone dell'art. 1363 c.c. è primario nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e, nel caso concreto, il testo contrattuale, letto sistematicamente insieme alle tabelle e alla disciplina dei contributi, porta a ritenere la retribuzione già comprensiva del terzo elemento. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo motivo sulla contribuzione figurativa e il terzo sulle spese ex art. 91 c.p.c. perché dipendenti dal preteso accoglimento del primo. Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. presentata solo in appello non produce effetti retroattivi sul primo grado. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma la decisione valorizza in concreto soprattutto l'art. 1363 c.c.

  • art. 1363 c.c.

    canone interpretativo sistematico ritenuto primario per l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune; applicato per ritenere la retribuzione già comprensiva del "terzo elemento".

  • art. 49 CCNL operai agricoli e florovivaisti 25 maggio 2010

    richiamato dalla ricorrente quale norma di raffronto nella lettura della disciplina retributiva.

  • art. 14 CCPL operai agricoli e florovivaisti provincia di Reggio Calabria 14 marzo 2013

    interpretato nel senso che la paga per gli operai agricoli a tempo determinato è già comprensiva del "terzo elemento".

  • art. 32 L. 29 aprile 1949, n. 264

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla contribuzione figurativa maggiore.

  • art. 3 D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. in L. 27 febbraio 1978, n. 41

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla contribuzione figurativa maggiore.

  • art. 8 L. 23 aprile 1981, n. 155

    invocato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla contribuzione figurativa maggiore.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la soccombenza dell'INPS avrebbe imposto la condanna alle spese; motivo assorbito per il rigetto della censura principale.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione di esonero dalle spese deve risultare dall'atto introduttivo del giudizio; una dichiarazione resa solo in appello non consente l'esonero per le spese del primo grado.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio sistematico dell'art. 1363 c.c. assume rilievo primario e può prevalere sul mero dato letterale quando la lettura complessiva delle clausole e delle tabelle renda univoco il significato della disciplina.
  • La censura di legittimità contro l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa ritenuta più favorevole alla parte, se la motivazione impugnata è coerente, logica e fondata su dati testuali convergenti.
  • Quando una domanda accessoria dipende integralmente dall'accoglimento della questione principale, il rigetto di quest'ultima comporta l'assorbimento delle doglianze consequenziali.
  • Nel contenzioso previdenziale, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere resa nell'atto introduttivo del giudizio per produrre effetti esonerativi sulle spese; una dichiarazione formulata solo in appello non retroagisce al primo grado.
  • La dichiarazione di esonero dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. è strettamente vincolata al momento processuale in cui viene resa, perché bilancia l'accesso alla tutela con l'esigenza di controlli antiabuso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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