Cassazione Civile, Ordinanza n. 32588/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a termine stipulato nell'aprile 2016 tra una società e un lavoratore, quale ultimo di una serie di rapporti a termine. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto, valorizzando l'asserita assenza o inidoneità del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La corte d'appello, su impugnazione della società, ha invece riformato la decisione, ritenendo non fondata la ragione posta a base della pronuncia di primo grado, anche perché nel fascicolo risultava un DVR del 2009 e la società aveva chiesto e poi prodotto ulteriore documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del documento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione degli artt. 17 e 28 d.lgs. 81/2008, dell'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 368/2001 e dell'art. 20 d.lgs. 81/2015, in relazione agli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte avesse confuso l'onere di formazione/informazione sui rischi specifici con l'onere di provare l'effettiva esistenza del DVR; (2) violazione degli artt. 115 e 416, co. 3, c.p.c. e 2697 c.c., per non aver considerato la mancata contestazione dell'inesistenza del DVR e per avere ritenuto sufficiente la contestazione formulata dalla società; (3) violazione degli artt. 345, co. 3, 420, 421 e 437 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., per l'uso dei poteri istruttori d'ufficio e l'ammissione di documenti non prodotti in primo grado; (4) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la corte ritenuto non riproposte in appello le domande assorbite in primo grado relative ai contratti precedenti e al superamento del limite dei 36 mesi, deducendo anche nullità dei contratti anteriori, frode alla legge e conversione del rapporto a tempo indeterminato. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e li ha respinti, affermando che, se il datore produce il DVR, incombe sul lavoratore allegare elementi concreti di inadeguatezza del documento; inoltre, nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi solo in presenza di significative "piste probatorie" già emergenti dagli atti, limite che nel caso concreto la corte territoriale aveva rispettato. Sul quarto motivo, la Corte ha ricordato che le domande ed eccezioni assorbite in primo grado devono essere riproposte nel primo atto difensivo in appello ex art. 346 c.p.c.; tuttavia ha anche rilevato che la censura di ricorso era formulata come violazione di legge e non come deduzione di omessa pronuncia/nullità della sentenza, con conseguente inammissibilità del motivo nella parte relativa. Nel complesso, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la corte d'appello aveva correttamente valorizzato la genericità dell'allegazione sull'assenza del DVR, la presenza in atti di un documento relativo ad anni precedenti e la conseguente legittimità dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. Ha inoltre chiarito che, una volta prodotta la documentazione dal datore, spetta al lavoratore allegare specifici elementi di inadeguatezza del DVR. Quanto al quarto motivo, ha richiamato il principio per cui le domande assorbite non accolte devono essere riproposte tempestivamente in appello, ma ha anche osservato che la doglianza in cassazione era prospettata in termini di violazione di legge e non di nullità per omessa pronuncia, risultando quindi inammissibile nella parte in cui mirava a censurare la mancata decisione sulle domande relative ai contratti precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 17 d.lgs. 81/2008
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi sul documento di valutazione dei rischi.
art. 28 d.lgs. 81/2008
Richiamato dal ricorrente in relazione ai contenuti e alla valutazione dei rischi.
art. 3 co. 1, lett. d) d.lgs. 368/2001
Richiamato dal ricorrente in tema di contratto a termine e relativa disciplina.
art. 20 d.lgs. 81/2015
Richiamato dal ricorrente in tema di lavoro a termine.
art. 416 c.p.c.
Richiamato sia per l'onere di contestazione nel rito del lavoro sia per il tema delle difese della parte convenuta.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, prodotta la documentazione dal datore, il lavoratore deve allegare elementi concreti di inadeguatezza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata considerazione della non contestazione; la Corte non accoglie la censura.
art. 345 co. 3 c.p.c.
Richiamato in relazione all'ammissione di documenti in appello.
art. 420 c.p.c.
Richiamato per i poteri istruttori nel rito del lavoro.
art. 421 c.p.c.
La Corte afferma che il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi solo se dagli atti emergono significative piste probatorie, senza sostituirsi all'onere di allegazione delle parti.
art. 437 c.p.c.
Richiamato in tema di poteri istruttori e produzione documentale in appello nel rito del lavoro.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sui poteri istruttori e sul contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato sia a sostegno del giusto processo sia, in motivazione, per limitare la discrezionalità istruttoria del giudice.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sulle domande riproposte o assorbite.
art. 346 c.p.c.
La Corte ribadisce che le domande ed eccezioni assorbite e non accolte in primo grado devono essere riproposte nel primo atto difensivo in appello, altrimenti operano gli effetti della presunzione di rinuncia.
art. 1344 c.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla dedotta frode alla legge nei contratti a termine antecedenti.
art. 13 comma quater d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di lavoro a termine, una volta che il datore abbia prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi, incombe sul lavoratore allegare in modo specifico gli elementi dai quali desumere l'inadeguatezza o l'assenza di aggiornamento del documento, perché tale profilo integra un fatto costitutivo della domanda.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice ex art. 421 c.p.c. non possono supplire all'inerzia delle parti, ma possono essere esercitati quando dagli atti emergano già elementi indiziari o "piste probatorie" sufficienti a giustificare un approfondimento istruttorio.
- L'acquisizione officiosa di documenti in appello è legittima solo se sorretta da una motivazione che evidenzi la necessità dell'integrazione probatoria e la presenza nel fascicolo di elementi già idonei a orientare l'accertamento del fatto controverso.
- Le domande ed eccezioni non accolte in primo grado perché assorbite devono essere riproposte tempestivamente nel primo atto difensivo in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in difetto, operano gli effetti della presunzione di rinuncia.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione deve essere formulata come deduzione della nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.; se il motivo è costruito soltanto come violazione di legge, la doglianza è inammissibile nella parte in cui mira a far valere l'omissione decisoria.
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