Cassazione Civile, Ordinanza n. 32578/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un avvicendamento in un appalto di vigilanza privata affidato da un ente aggiudicatore. Un lavoratore già alle dipendenze dell'impresa uscente chiedeva di essere assunto dall'impresa subentrante con decorrenza 1 aprile 2015, con il relativo inquadramento contrattuale, invocando la clausola sociale prevista dal CCNL di settore e richiamata anche nel disciplinare di gara. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'appalto fosse sostanzialmente il medesimo, pur con riduzione delle prestazioni richieste, e che la clausola sociale imponesse il passaggio di cantiere nei limiti numerici derivanti dalle nuove esigenze del servizio. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia su un asserito giudicato amministrativo; 2) errata interpretazione della clausola sociale nel disciplinare di gara, sostenendo che si trattasse di un impegno solo programmatico e condizionato all'armonizzabilità con l'organizzazione d'impresa; 3) e 4) falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del CCNL vigilanza privata e di norme civilistiche, contestando la vincolatività degli oneri procedurali e la sussistenza dell'obbligo di assunzione; 5) illegittimo riconoscimento delle retribuzioni per il periodo anteriore all'assunzione giudiziale, in mancanza di rapporto di lavoro e di prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice di merito aveva deciso entro il perimetro della domanda, facendo applicazione della contrattazione collettiva e della disciplina di gara. Ha ritenuto inidonea la censura sul giudicato amministrativo sia per difetto di specifica allegazione del contenuto del giudicato esterno nel ricorso, sia perché l'eccezione risultava implicitamente disattesa e, comunque, non decisiva, non essendo il lavoratore parte del giudizio amministrativo e avendo la decisione fatto leva sulla disciplina collettiva e sulla concreta procedimentalizzazione del cambio appalto. Ha affermato che la clausola sociale non ha natura meramente programmatica ma integra un'obbligazione contrattuale vincolante che deriva direttamente dal CCNL e dal disciplinare di gara, sicché il nuovo appaltatore non può sottrarsi all'obbligo di assunzione limitandosi a invocare le proprie esigenze organizzative. Ha anche precisato che la riduzione del personale necessario non esclude l'obbligo di assunzione, ma comporta soltanto un riproporzionamento nei limiti delle nuove condizioni del servizio. Quanto alle retribuzioni, ha confermato il diritto al risarcimento integrale per il periodo di mancata assunzione, dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, con costituzione in mora del datore di lavoro. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, mentre quelle relative all'ente aggiudicatore sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la decisione di merito è stata ritenuta coerente con il perimetro della domanda e delle questioni implicitamente connesse.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla pretesa formazione del giudicato interno, ma la censura è stata respinta.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle questioni asseritamente non riproposte in appello, senza accoglimento.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre un vizio del devolutum in appello, ma la censura è stata respinta.
Richiamato per contestare l'interpretazione della clausola sociale nel disciplinare di gara; la Corte ha confermato una lettura sostanziale e vincolante della clausola.
art. 69 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura programmatica della clausola sociale; la Corte ha escluso tale lettura.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la libertà di impresa; la Corte ha ritenuto prevalente la vincolatività della clausola sociale nei limiti indicati dalla disciplina collettiva e di gara.
artt. 25 e 27 CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi Fiduciari del 2013
Interpretati come fonte di obblighi contrattuali vincolanti di cambio appalto e assunzione del personale uscente, con possibile riproporzionamento numerico in caso di riduzione del servizio.
Richiamato nel motivo sul mancato adempimento dell'obbligo di assunzione e sulla responsabilità conseguente.
Richiamato per il riconoscimento del danno da inadempimento e per la quantificazione del pregiudizio risarcibile.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ricondotto la tutela principalmente all'inadempimento dell'obbligo di assunzione e al correlato risarcimento.
Richiamato nel motivo di ricorso senza esito favorevole.
Richiamato nel motivo relativo al diritto alle retribuzioni, ma la Corte ha valorizzato la mora accipiendi e il risarcimento del danno da mancata assunzione.
Richiamato nel motivo relativo alla prova del danno, ma la Corte ha ritenuto applicabile il principio del risarcimento integrale dal momento dell'offerta della prestazione.
Richiamato nel motivo sul carattere ex tunc della pronuncia costitutiva; la Corte ha comunque riconosciuto il diritto al ristoro per il periodo di inadempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La clausola sociale inserita nel contratto collettivo e richiamata nel disciplinare di gara può avere natura direttamente vincolante e non meramente programmatica, imponendo al nuovo appaltatore l'assunzione del personale dell'impresa uscente nei limiti previsti dalla disciplina di settore.
- La riduzione dell'entità del servizio o del personale necessario non elimina l'obbligo di assunzione derivante dalla clausola sociale, ma può comportare solo un riproporzionamento del numero dei lavoratori da assorbire secondo le condizioni concrete dell'appalto.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, pur con diversa qualificazione giuridica dei fatti, si mantenga entro il bene della vita richiesto e sulle questioni logicamente connesse alla domanda originaria.
- L'eccezione di giudicato esterno in cassazione richiede specifica riproduzione del contenuto del giudicato invocato, in coerenza con il principio di autosufficienza del ricorso.
- In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione, il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale del pregiudizio per il periodo di mancata occupazione, con decorrenza dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa e costituzione in mora del datore di lavoro.
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