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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32581/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto nei giudizi di merito l'accertamento dell'irregolarità della somministrazione di lavoro ovvero dell'illegittimità del termine apposto al contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato con agenzia interinale e prorogato più volte, per essere stato inviato presso l'impresa utilizzatrice con mansioni di autista. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo rispettati i limiti percentuali previsti dalla disciplina collettiva e dal d.lgs. n. 81/2015 e insussistente, in concreto, un uso fraudolento o abusivo della somministrazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: omesso esame di fatti e documenti decisivi e mancata ammissione di prove; violazione delle norme processuali e del principio del giusto processo; violazione della disciplina collettiva e dell'art. 31 L. n. 81/2015 per asserita insufficienza della prova sul rispetto dei limiti percentuali; violazione dell'art. 5.5 della direttiva 2008/104/CE, dell'art. 1344 c.c. e dell'art. 1418 c.c. per mancato riconoscimento dell'utilizzo fraudolento dei contratti di somministrazione; ulteriori censure sulla ripartizione dell'onere probatorio e sul mancato accoglimento di istanze istruttorie, anche con riferimento a LUL e accessi ispettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: i primi perché preclusi dalla doppia conforme e perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio, attività riservata al giudice di merito; il secondo perché investiva un accertamento di fatto sul rispetto dei limiti percentuali; il terzo perché la Corte territoriale si era correttamente confrontata con la disciplina europea e non aveva negato in astratto la possibilità di abuso, ma ne aveva escluso la sussistenza in concreto alla luce della disciplina nazionale, del rispetto dei limiti percentuali e della durata complessiva della missione; gli ulteriori motivi sono stati respinti per le medesime ragioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controparti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5; n. 3; nn. 1), 2), 3), 4)

    Il vizio di motivazione ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme; le censure di legittimità non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando si contesta soltanto la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 421 c.p.c.

    Le censure sull'omessa ammissione di prove non possono tradursi in una richiesta di sostituzione del giudizio di merito sulla rilevanza istruttoria.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello e in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle istanze istruttorie già esaminate o ritenute superflue dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Lamentare l'erronea ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se, in sostanza, si chiede una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione dell'idoneità probatoria di documenti prodotti in giudizio.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare il valore probatorio di documenti formati dalla parte, ma la censura è stata ricondotta alla rivalutazione del merito.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa europea richiamata dalla parte.

  • art. 5.5 Direttiva 2008/104/CE

    È possibile il ricorso abusivo alla somministrazione solo in presenza di elementi concreti che evidenzino elusione della temporaneità; nel caso concreto tale abuso è stato escluso.

  • art. 1344 c.c.

    La frode alla legge richiede un uso dello schema contrattuale in concreto elusivo della disciplina imperativa; la Corte ha escluso che ciò fosse avvenuto.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per contrasto con norme imperative non è ravvisabile se l'utilizzo della somministrazione risulta conforme alla disciplina applicabile.

  • art. 31 L. n. 81/2015

    La Corte ha valorizzato la disciplina nazionale che regola la somministrazione e i limiti quantitativi di utilizzo dei lavoratori somministrati.

  • art. 22 CCNL Poste Italiane

    Richiamato in combinazione con l'art. 26 del CCNL e con la disciplina legale per verificare il rispetto del limite percentuale di somministrati.

  • art. 26 CCNL Poste Italiane

    Richiamato in combinazione con l'art. 22 del CCNL e con la disciplina legale per verificare il rispetto del limite percentuale di somministrati.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti decisivi, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i ristretti limiti consentiti dalla disciplina della doppia conforme.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, sotto la veste dell'errore di diritto, si mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa selezione del materiale istruttorio.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di un terzo grado di merito: la valutazione della rilevanza delle prove, l'ammissione delle istanze istruttorie e l'apprezzamento del loro peso probatorio spettano al giudice di merito se sorretti da motivazione non apparente.
  • Nel lavoro somministrato, l'abuso o la frode non si presumono per il solo fatto della durata della missione o della successione dei contratti: occorre una verifica concreta della violazione della temporaneità e del superamento dei limiti legali o collettivi applicabili.
  • Quando il giudice di merito accerta che la disciplina legale e collettiva sulla somministrazione è stata rispettata e che la durata complessiva della prestazione è contenuta nei limiti consentiti, non è configurabile, di regola, la nullità o l'illegittimità del contratto per uso fraudolento dello schema negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

Testo integrale

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