Cassazione Civile, Ordinanza n. 32583/2025 del 14/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Due lavoratori avevano prestato attività, prima con contratti a progetto e poi con contratti di apprendistato professionalizzante, formalmente alle dipendenze di un'appaltatrice, ma sostenevano di essere stati in realtà utilizzati in via continuativa dalla società committente nell'ambito di un appalto non genuino. A fondamento della pretesa deducevano che i mezzi hardware e software impiegati erano di proprietà della committente, che per alcuni mesi iniziali avevano ricevuto formazione da dipendenti della committente, che lavoravano presso la sede dell'appaltatrice con computer della committente, che un dipendente della committente era presente nella sede e consentiva l'accesso ai file e alle procedure necessarie per la lavorazione delle pratiche, e che per fatture oltre una certa soglia era necessaria l'autorizzazione di dipendenti della committente. Chiedevano quindi l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la committente sin dall'inizio del rapporto e la riammissione in servizio con regolarizzazione del rapporto. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo non decisivi i profili valorizzati dagli appellanti e, soprattutto, non provata una reale eterodirezione della prestazione da parte della committente. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003 e 1655 ss. c.c.: con il primo motivo hanno contestato che fosse stata ritenuta irrilevante la formazione iniziale impartita dalla committente, sostenendo che tale dato sarebbe incompatibile con l'appalto e sintomatico di somministrazione; con il secondo hanno censurato l'esclusione della rilevanza della conformazione della prestazione tramite procedure amministrative e informatiche comuni a dipendenti della committente e dell'appaltatrice, deducendo inoltre la violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato rilievo di circostanze asseritamente non contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la formazione iniziale impartita dalla committente non è di per sé incompatibile con un appalto di servizi inserito nell'organizzazione del committente; ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la sentenza impugnata aveva in realtà valutato e respinto la tesi della spendita del potere conformativo della prestazione, sia perché la censura sulla non contestazione era priva di autosufficienza e comunque non risultava devoluta specificamente in appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la committente e, più in generale, la dedotta illiceità o non genuinità dell'appalto. In particolare ha affermato che la formazione iniziale impartita dalla committente ai dipendenti dell'appaltatore non è circostanza di per sé incompatibile con un appalto di servizi, soprattutto quando il servizio è destinato a integrarsi nell'organizzazione imprenditoriale della committente; ha inoltre ritenuto non dimostrato, nei limiti del devoluto, che la committente avesse concretamente esercitato un potere conformativo della prestazione lavorativa. Sul piano processuale ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla non contestazione per difetto di autosufficienza e per mancata specifica devoluzione in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di legge è stata invocata come parametro del ricorso per cassazione, ma la Corte ha distinto tra censure in diritto e mere contestazioni di merito, dichiarando in parte inammissibili i motivi che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti.
artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003
Richiamati come norme sulla disciplina del lavoro mediante appalto/somministrazione; la Corte ha ribadito che la distinzione tra appalto e somministrazione ruota anche intorno all'esistenza del rischio d'impresa e dell'organizzazione propria dell'appaltatore.
Richiamati quale disciplina dell'appalto; la Corte ha valorizzato l'elemento del risultato e dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore, ritenendo non incompatibile con l'appalto un servizio integrato nell'organizzazione del committente.
Invocato per la dedotta non contestazione di circostanze fattuali; la Corte ha ribadito che la relativa censura in cassazione richiede specifica autosufficienza e puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La formazione iniziale impartita dal committente ai dipendenti dell'appaltatore non è, di per sé sola, indice decisivo di illiceità dell'appalto o di configurabilità di somministrazione, quando sia funzionale all'avvio di un servizio inserito nell'organizzazione del committente.
- Nell'appalto di servizi, anche se labour intensive, l'elemento organizzativo e il rischio d'impresa restano rilevanti: l'appalto è genuino quando l'appaltatore assume l'obbligazione di risultato mediante una propria organizzazione imprenditoriale.
- Per contestare in cassazione la valutazione sulla non contestazione ex art. 115 c.p.c. occorre riportare specificamente gli atti processuali rilevanti e dimostrare che la questione sia stata tempestivamente devoluta nei gradi di merito; in difetto il motivo è inammissibile.
- La censura di violazione del principio di non contestazione non può essere prospettata in modo generico o come mera rivalutazione del fatto, perché i vizi processuali e di merito devono essere fatti valere con i rimedi e nei limiti propri del grado di impugnazione pertinente.
- La mera utilizzazione di procedure, strumenti o accessi informatici della committente non basta, senza prova concreta del potere conformativo della prestazione, a dimostrare l'eterodirezione tipica del lavoro subordinato o la non genuinità dell'appalto.
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