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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32585/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere operato per una società di intermediazione assicurativa in condizioni tali da far applicare la presunzione di coordinazione e continuità prevista dall’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003, con conseguente richiesta di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2013 o da data successiva. La corte d’appello aveva escluso l’operatività della presunzione perché la prestazione rientrava nell’esercizio di un’attività professionale per la quale l’ordinamento richiede l’iscrizione in un registro professionale qualificato, e la ricorrente era iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari) tenuto dall’IVASS. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato l’interpretazione dell’art. 69-bis, sostenendo che l’iscrizione al RUI non sarebbe assimilabile a un esame di Stato o a una selezione tale da rientrare nella causa di esclusione prevista dal comma 3 della norma. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità della domanda, proposta in appello, volta a far accertare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra la società convenuta e altra società del gruppo, con conseguente subordinazione nei confronti di quest’ultima; la censura mirava a sostenere che tale assetto sarebbe emerso dalla prova testimoniale e non costituirebbe domanda nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’iscrizione al RUI è subordinata a una valutazione dell’IVASS sui requisiti legali per l’esercizio dell’intermediazione assicurativa e, quindi, integra l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la domanda di accertamento di codatorialità o di un unico centro di imputazione richiede la partecipazione in giudizio di tutti i soggetti asseritamente contitolari del rapporto e una specifica domanda diretta contro ciascuno di essi; nel caso di specie tali elementi non risultavano allegati nel ricorso originario, né era stato correttamente censurato l’accertamento di inammissibilità compiuto dalla corte territoriale. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, ponendo le spese a carico della ricorrente e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003

    La presunzione di collaborazione coordinata e continuativa non opera quando la prestazione è resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad albi, registri o elenchi qualificati con specifici requisiti e condizioni; l’iscrizione al RUI, preceduta da valutazione dei presupposti da parte dell’IVASS, rientra in tale esclusione.

  • artt. 109, 110 e 111 d.lgs. n. 209/2005

    Le norme sono richiamate per evidenziare che l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari è subordinata al possesso dei requisiti legislativamente previsti per l’attività di intermediazione assicurativa.

  • artt. 21 e 25 Regolamento ISVAP/IVASS

    Il regolamento disciplina un’istruttoria sostanziale dell’autorità di vigilanza, che valuta i presupposti normativi per l’iscrizione al registro e può rigettare la domanda se tali presupposti non sussistono.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello non è ammissibile introdurre una domanda nuova non proposta originariamente; per l’accertamento di codatorialità occorre un’espressa domanda contro tutti i soggetti coinvolti e la corretta estensione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Quando si chiede l’accertamento di un rapporto plurisoggettivo o di codatorialità, è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti individuati come contitolari del rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La presunzione legale di coordinazione e continuità prevista dall’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003 non opera quando la prestazione è svolta nell’ambito di una professione soggetta a iscrizione in registri o albi qualificati, se l’autorità competente effettua una valutazione dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’abilitazione all’esercizio dell’attività.
  • L’iscrizione a un registro professionale tenuto e controllato da un’autorità pubblica, ove preceduta da istruttoria sui requisiti di legge, è idonea a rientrare nella causa di esclusione della presunzione di subordinazione o parasubordinazione.
  • La domanda di accertamento di codatorialità o di unico centro di imputazione richiede l’allegazione specifica dei relativi fatti costitutivi e la chiamata in giudizio di tutti i soggetti che si assumono contitolari del rapporto; non è sufficiente il solo richiamo a rapporti di gruppo o a elementi emersi in istruttoria.
  • Il collegamento economico-funzionale tra società appartenenti a un gruppo non comporta automaticamente la responsabilità datoriale comune né l’estensione dei vincoli del rapporto di lavoro a tutte le società del gruppo: la codatorialità deve essere specificamente allegata e provata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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