Cassazione Civile, Ordinanza n. 32586/2025 del 14/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per ottenere il riconoscimento dell'attività svolta dal 1.9.2013 al 24.3.2014 presso la società resistente e la condanna al pagamento di euro 21.744,00. I giudici di merito avevano respinto la domanda perché, all'esito dell'istruttoria testimoniale, non era stata provata né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato né quella di una collaborazione coordinata e continuativa. In appello era stata altresì esclusa l'omessa pronuncia sulla domanda fondata sull'art. 2041 c.c., ritenendo che tale norma fosse stata richiamata solo per descrivere il trattamento economico asseritamente dovuto e non come autonoma domanda di indebito arricchimento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 99, 112, 409 n. 3, 439 e 427 c.p.c. e 2222, 2225, 2229 e ss. c.c., sostenendo che la domanda, anche se non qualificabile come parasubordinata, riguardava comunque un compenso dovuto per l'attività professionale prestata; 2) violazione degli artt. 99, 112 e 409 n. 3 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse negato retribuzione in assenza di prova della collaborazione coordinata e continuativa, ma in realtà contestando la valutazione delle prove; 3) violazione degli artt. 99, 112, 2041 e 2042 c.c., lamentando che fosse stato negato il diritto al pagamento anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le mansioni svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non erano riprodotti nel ricorso né la domanda originaria né il motivo di appello, sicché non era possibile verificare l'effettiva omissione denunciata; inoltre ha ribadito che l'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio motivazionale oggi fortemente ristretto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché sotto la formale deduzione di violazione di legge si celava una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito; ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" del controllo sulla motivazione e ha rilevato che non era stata allegata alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti. Quanto al terzo motivo, ha confermato che la corte di merito aveva esaminato la questione dell'art. 2041 c.c. ed aveva escluso che fosse stata proposta una domanda autonoma di arricchimento senza causa, interpretando i richiami normativi come riferiti al solo trattamento economico invocato nell'ambito delle domande di subordinazione/collaborazione. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e il richiamo all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per denunciare la pretesa omessa pronuncia e, più in generale, la necessità della domanda di parte; la Corte non ravvisa violazione decisiva in base alle allegazioni del ricorso.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la sussistenza del vizio perché la censura non consente di verificare la domanda effettivamente proposta e, sul terzo motivo, perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il tema.
richiamato per la qualificazione della collaborazione coordinata e continuativa; la Corte ribadisce che la valutazione della sussistenza del rapporto è di merito e non è riesaminabile in cassazione come violazione di legge.
richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma decisiva.
richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione.
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso per prestazione d'opera; la Corte non esamina il merito di tale qualificazione per difetto di specificità e per inammissibilità della censura.
richiamato dal ricorrente come base del compenso per opera autonoma; la Corte non accoglie la censura perché volta alla rivalutazione della domanda e delle prove.
richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di un'attività professionale retribuibile; non assume rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.
invocato come fondamento dell'azione di arricchimento senza causa; la Corte conferma l'interpretazione della corte territoriale secondo cui il richiamo era usato solo per descrivere il trattamento economico preteso e non come domanda autonoma.
richiamato insieme all'art. 2041 c.c.; non emerge una specifica autonoma questione di diritto oltre alla mancata configurazione della domanda di arricchimento.
art. 36 Cost.
richiamato dalla corte di merito, secondo la lettura riportata dalla Cassazione, come parametro del trattamento economico invocato, non come autonomo titolo della domanda.
richiamato dalla corte di merito, secondo la lettura riportata dalla Cassazione, come riferimento al trattamento economico connesso alla prestazione di fatto e non quale autonoma causa petendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che non può essere usato per censurare la mera interpretazione o valutazione della domanda e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio per mancanza di specificità e per l'effettivo esame della questione da parte del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato sulla motivazione al "minimo costituzionale" dopo la riforma del 2012.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato nel passaggio sulla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che riduce il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede una specifica indicazione della domanda originaria e del motivo di appello su cui si assume il mancato esame; senza tale specificità il motivo è inammissibile.
- L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non integra, di regola, una violazione di legge denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma attiene alla concreta applicazione delle norme al caso e, nei limiti ammessi, al vizio motivazionale.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito chiedendo una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, della credibilità dei testimoni o della idoneità dei documenti a fondare la pretesa.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": sono deducibili solo anomalie motivazionali gravi e riconoscibili dal testo della sentenza, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Se il giudice di merito interpreta la domanda come volta a ottenere un certo trattamento economico ma non come azione autonoma fondata su una specifica causa petendi, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale interpretazione e riprodurre gli atti processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile.
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