Cassazione Civile, Ordinanza n. 00557/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per omesso versamento IMU relativo all’anno 2015, concernente diversi immobili e terreni siti nel territorio comunale. In primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per una particella e il resto del ricorso era stato rigettato. In appello, la corte tributaria regionale aveva accolto parzialmente il gravame, riconoscendo l’esenzione IMU per alcuni terreni sulla base della qualifica soggettiva agricola del contribuente e della documentazione prodotta, ritenendo superflua la dichiarazione IMU in applicazione dei principi di leale collaborazione e buona fede, poiché il Comune sarebbe stato già a conoscenza dei requisiti per il beneficio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza, violazione degli artt. 2, lett. b), e 9 del d.lgs. 504/1992 e dell’art. 37, comma 53, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006, oltre a travisamento dei fatti e motivazione apparente. Ha sostenuto che l’esenzione IMU per terreni condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali non poteva essere riconosciuta in assenza della dichiarazione IMU, adempimento necessario per rendere nota la spettanza del beneficio, e che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato la mancata presentazione di tale dichiarazione. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, osservando che il motivo mescolava vizio di motivazione e violazione di legge senza una critica specifica della ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la motivazione della sentenza di merito non fosse apparente, perché la corte tributaria aveva esplicitato le ragioni della ritenuta conoscenza, da parte del Comune, dei presupposti soggettivi dell’esenzione. Dall’altro lato, ha affermato che il motivo del ricorso non aggrediva la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata, limitandosi a sostenere in astratto la necessità della dichiarazione IMU senza confutare la specifica ragione decisiva fondata sulla conoscenza del Comune dei requisiti per il beneficio. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c., con condanna del Comune alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per il presupposto impositivo e l’esenzione IMU, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente in relazione al regime agevolativo IMU sui terreni agricoli
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sull’assetto catastale e fiscale degli immobili
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicati come parametri del motivo di ricorso, ma la Corte osserva che il motivo era misto e non idoneamente formulato
norma sulla specificità dei motivi di ricorso per cassazione, applicata per dichiarare l’inammissibilità perché il motivo non censurava la ratio decidendi
richiamato in relazione alla sanzione dell’inammissibilità per mancanza dei motivi
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
norma processuale tributaria sull’obbligo di motivazione della decisione
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato dalla corte di merito come fondamento dei principi di leale collaborazione e buona fede nel rapporto tributario
art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011
richiamato dal ricorrente per sostenere che il diritto all’esenzione presuppone la presentazione della dichiarazione IMU
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
D.M. 30 ottobre 2012
richiamato per le istruzioni di compilazione della dichiarazione IMU, con riferimento all’obbligo dichiarativo degli IAP
richiamato in motivazione per osservare che l’apparente motivazione attiene semmai a un vizio processuale, non a una violazione di legge sostanziale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare censure generiche o astratte che non confutano la specifica ragione decisiva posta a fondamento della decisione.
- La censura che cumula indistintamente vizio di motivazione e violazione di legge deve comunque essere ricostruibile in modo chiaro e specifico; il ricorso "misto" è di regola inammissibile se non consente di individuare con precisione la doglianza e il decisum contestato.
- La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; non ricorre tale vizio se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e le prove poste a base del convincimento.
- L’esenzione tributaria invocata dal contribuente può essere negata o riconosciuta in base al concreto accertamento dei presupposti sostanziali e alla specifica ratio della decisione di merito; la censura di legittimità deve colpire proprio il percorso argomentativo effettivo utilizzato dal giudice di merito.
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