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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17655/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto aveva contestato un credito iscritto a ruolo per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada e la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, deducendo sia l’omessa o invalida notificazione dei verbali di accertamento, sia l’invalidità della notifica della cartella, sia la prescrizione del credito. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione; in appello il Tribunale, su impugnazione dell’agente della riscossione, aveva dichiarato inammissibili le censure relative alla notificazione dei verbali e della cartella e aveva rigettato l’opposizione quanto alla prescrizione, qualificandola come opposizione all’esecuzione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 139, comma 4, 617 e 615 c.p.c., nonché dell’art. 7 del d.lgs. 150/2011, contestando la tardività dell’opposizione recuperatoria, la qualificazione dell’impugnazione della cartella come opposizione agli atti esecutivi e il rigetto nel merito della prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto assorbente la sopravvenuta disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata solo in presenza di uno specifico interesse qualificato. Poiché nel caso concreto tale interesse non era stato allegato né dimostrato, e la controversia riguardava proprio una cartella che si assumeva non validamente notificata, la Corte ha dichiarato che il processo non poteva proseguire per difetto di interesse ad agire e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente caducazione di ogni ulteriore decisione di merito. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente per la sopravvenienza normativa e per i motivi addotti dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la decisione è stata definita assorbita dalla questione dell’interesse ad agire sopravvenuta

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla notificazione, ma non esaminato nel merito per effetto della declaratoria di difetto di interesse

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dell’opposizione all’esecuzione relativa alla prescrizione, ma non scrutinato per l’assorbimento della questione

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dell’opposizione agli atti esecutivi relativa alla notifica della cartella, ma non esaminato nel merito

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    richiamato dal ricorrente quale base processuale delle opposizioni, ma la Corte non affronta il motivo nel merito

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021 n. 215

    ha introdotto una disciplina che, tramite la modifica dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e limita la diretta impugnazione di ruolo e cartella a ipotesi tipizzate di interesse qualificato

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    «l'estratto di ruolo non è impugnabile»; «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio [...] oppure [...] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

    la norma si applica ai processi pendenti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata e richiede la dimostrazione di un interesse qualificato per l’azione contro ruolo e cartella asseritamente invalida

  • Cass., Sez. U, n. 26283 del 6 settembre 2022

    è richiamata per affermare l’applicabilità nei processi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare che l’interesse ad agire può essere allegato anche in cassazione mediante deposito di documenti

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato quale base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria che il processo non può essere proseguito per difetto di interesse

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per escludere che eventuali pronunce successive di sezione semplice possano sovvertire il principio affermato dalle Sezioni Unite

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulla riscossione mediante ruolo, l’azione diretta contro il ruolo o contro la cartella asseritamente invalidamente notificata è proponibile solo se il debitore dimostra uno specifico interesse qualificato, nei casi tipizzati dalla legge.
  • La sopravvenuta disciplina sull’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti e incide sull’ammissibilità/proseguibilità dell’azione anche in cassazione, poiché la Corte deve verificare la conformità della decisione alla legge vigente al momento della decisione.
  • Il difetto sopravvenuto di interesse ad agire comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria che il processo non può essere proseguito, con caducazione delle decisioni di merito rese nei gradi precedenti.
  • La mera deduzione dell’omessa o invalida notificazione della cartella non basta a fondare la diretta impugnazione quando non sia allegato e provato uno dei pregiudizi qualificati previsti dalla disciplina speciale.
  • L’interesse ad agire può essere allegato anche nel giudizio di legittimità mediante documenti, ma occorre comunque una specifica allegazione e dimostrazione della sua persistenza; in difetto, il ricorso non può condurre a un esame del merito delle doglianze sulla notifica o sulla prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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