Cassazione Civile, Ordinanza n. 00939/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva rettificato la rendita dichiarata dalla contribuente per un parco eolico. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità della stima, ritenendo corretta l'applicazione del criterio del costo di ricostruzione e includendo nella base imponibile anche la torre eolica, qualificata come costruzione immobile per le sue caratteristiche di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre eolica è un elemento di impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo e, come tale, deve essere esclusa dalla stima diretta ai fini catastali; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice di merito non aveva affrontato in modo adeguato le contestazioni sulla computabilità del valore del terreno, delle fondazioni, delle spese tecniche, degli oneri finanziari e del profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio secondo cui, nella determinazione della rendita catastale di un impianto eolico, la torre eolica va esclusa se risulta funzionale allo specifico processo produttivo, senza che rilevi in sé la sua stabilità o infissione al suolo.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
La norma opera una esclusione per funzione produttiva: non conta solo la stabilità fisica del bene, ma la sua strumentalità allo specifico processo produttivo; gli impianti o componenti funzionali a tale processo non rientrano nella stima diretta.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
Richiamato come base del metodo di stima del costo di ricostruzione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Utilizzato per incardinare rispettivamente la censura di violazione di legge e quella di nullità della sentenza per vizio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato dalla ricorrente sul profilo della motivazione della sentenza.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244
Richiamato come fonte che ha normativizzato la circolare amministrativa in tema di determinazione della rendita catastale.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
Richiamato nel quadro normativo della nozione di immobile urbano.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3
Richiamato nel quadro della nozione di unità immobiliare.
d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005
Richiamato come precedente normativo relativo alle centrali elettriche ai fini catastali.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva non è tra bene stabilmente infisso al suolo e bene amovibile, ma tra componente strutturalmente connessa al suolo e componente funzionale allo specifico processo produttivo.
- In un impianto eolico, la torre deve essere esclusa dalla stima diretta quando svolge una funzione strumentale al processo di generazione dell'energia; la mera solidità o stabilità della struttura non basta a renderla imponibile.
- Il giudizio sulla computabilità catastale di un elemento dell'impianto richiede un accertamento in fatto della sua concreta funzione nel ciclo produttivo, demandato al giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo del ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra nullità.
- Nel processo tributario, la censura di motivazione apparente non può essere accolta se la sentenza espone, sia pure in forma concisa, le ragioni del proprio convincimento e richiama il quadro normativo applicato.
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