Cassazione Civile, Ordinanza n. 35140/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dirigente di una società poi confluita in altra società a partecipazione pubblica, era stato assunto con lettera di incarico senza previo espletamento di procedure selettive o concorsuali. La società, dopo una sentenza penale che aveva accertato condotte illecite degli organi societari nella vicenda assunzionale, gli comunicava la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1418 c.c., in subordine l'annullabilità per errore o dolo e, ulteriormente, l'impossibilità di proseguire il rapporto. Il lavoratore reagiva sostenendo che quella comunicazione integrasse un licenziamento illegittimo, chiedendo la reintegrazione e le retribuzioni medio tempore maturate; in subordine domandava il risarcimento ex art. 1338 c.c. per omessa informazione dei vizi del contratto; in ulteriore subordine chiedeva l'accertamento dell'ingiustificatezza del recesso e le conseguenti indennità. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello confermava, ritenendo che la mancata procedura selettiva determinasse la nullità del contratto per violazione di norme imperative e che fosse inapplicabile l'art. 1338 c.c. perché la norma violata si presume conosciuta da entrambi i contraenti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva quattro violazioni di legge: 1) l'erronea esclusione della portata condizionante dei regolamenti governativi richiamati dall'art. 23-bis d.l. 112/2008 sull'immediata operatività dell'art. 18; 2) l'erronea qualificazione come nullo del contratto stipulato in violazione delle regole di reclutamento; 3) l'erronea affermazione che l'art. 19 d.lgs. 175/2016 fosse solo ricognitivo e non innovativo; 4) l'erronea esclusione della tutela risarcitoria ex art. 1338 c.c. per asserita conoscenza della causa di nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi, confermando che per le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali le regole di evidenza pubblica e selezione del personale sono immediatamente operative; che la loro violazione integra una nullità virtuale del contratto di lavoro per contrasto con norme imperative; che l'art. 19, comma 4, d.lgs. 175/2016 ha natura meramente ricognitiva della nullità già desumibile dal sistema; e che l'art. 1338 c.c. non è applicabile quando la causa di invalidità dipende dalla violazione di una norma imperativa, essendo la relativa conoscenza presunta in modo assoluto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione di norme imperative sul reclutamento del personale nelle società pubbliche comporta la nullità del contratto di lavoro, qualificabile come nullità virtuale.
art. 18, comma 1, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
Impone l'osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione del personale nelle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali; la sua violazione incide sulla validità del contratto.
art. 23-bis, comma 10, lett. a), d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
La previsione regolamentare non differisce l'operatività della disciplina primaria, ma si limita a riservare al Governo l'emanazione di regolamenti attuativi.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce il parametro richiamato per il reclutamento tramite procedure selettive ad evidenza pubblica, applicabile alle società pubbliche interessate.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016
È considerato norma ricognitiva e non innovativa, poiché recepisce una conseguenza già desumibile dal sistema: la nullità del contratto stipulato senza le procedure imposte dalla legge.
Non è applicabile quando la nullità deriva dalla violazione di una norma imperativa, perché la conoscenza della causa di invalidità si presume in modo assoluto e manca un affidamento tutelabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, tutti articolati come violazioni o false applicazioni di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, le regole di evidenza pubblica e di selezione del personale sono immediatamente operative e la loro inosservanza comporta la nullità del contratto di lavoro, non una mera irregolarità interna o unicamente responsabilità dei dirigenti.
- Quando la legge impone forme selettive per l'assunzione del personale, la stipulazione del contratto in violazione di tali forme integra una nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418 c.c., perché il difetto investe un requisito di validità del rapporto sin dall'origine.
- Le disposizioni successive che richiamano o ribadiscono l'osservanza delle procedure di reclutamento nelle società pubbliche hanno natura ricognitiva se confermano un effetto già ricavabile dal sistema e non introducono una disciplina nuova.
- La tutela risarcitoria da culpa in contrahendo ex art. 1338 c.c. presuppone un affidamento meritevole sulla validità del contratto; tale tutela è esclusa quando la causa di nullità discende da una norma imperativa la cui conoscenza è presunta in modo assoluto per tutti i contraenti.
- La previsione di regolamenti attuativi non sospende di per sé l'efficacia precettiva della norma primaria, se la disposizione legislativa è già completa nel dettare il precetto fondamentale.
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