Cassazione Civile, Ordinanza n. 35137/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole a un ex lavoratore collocato in mobilità, riconoscendogli il diritto ad andare in pensione con decorrenza 1 giugno 2016 in applicazione della c.d. seconda salvaguardia di cui all'art. 22 del d.l. n. 95/2012, anziché dalla data del 1 gennaio 2018 riconosciuta in via amministrativa. La controversia nasce dal fatto che l'interessato era stato licenziato con decorrenza 30 gennaio 2014 e collocato in mobilità sino al 22 aprile 2018; durante la mobilità aveva maturato sia i requisiti pensionistici previgenti al d.l. n. 201/2011, sia quelli introdotti dalla riforma del 2011. L'INPS sosteneva che la salvaguardia non fosse applicabile perché la sua funzione è proteggere solo chi, al termine della mobilità, resti privo sia di occupazione sia di pensione; pertanto, chi abbia maturato i requisiti anche secondo la nuova disciplina non può beneficiare della deroga. Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della l. n. 135/2012 di conversione del d.l. n. 95/2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo chiaro il contenuto della censura, e ha poi accolto il motivo dell'INPS. Ha affermato, richiamando precedenti conformi, che la salvaguardia per i lavoratori in mobilità va interpretata in modo coerente con la sua ratio, cioè evitare che soggetti che avevano cessato il lavoro in vista della pensione restino privi di reddito e pensione a causa dell'innalzamento dei requisiti. Perciò il beneficio va escluso quando il lavoratore, durante il periodo di mobilità, abbia comunque maturato i requisiti per la pensione secondo la nuova disciplina dell'art. 24 del d.l. n. 201/2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
La disposizione va letta come misura derogatoria e contingentata, destinata a proteggere i lavoratori in mobilità che, a causa dell'innalzamento dei requisiti pensionistici, rischierebbero di restare senza reddito e senza pensione; non opera se il lavoratore matura comunque i requisiti pensionistici nel periodo di mobilità secondo la nuova disciplina.
requisiti di accesso e regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
È la riforma che ha innalzato i requisiti di accesso alla pensione; la salvaguardia serve a derogare a tale disciplina solo nei casi coerenti con la finalità protettiva perseguita dal legislatore.
L'interpretazione letterale e quella teleologica sono su un piano di equi-ordinazione; quando il testo consente più letture plausibili, occorre scegliere quella che meglio realizza la mens legis.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto dall'INPS per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della disciplina di salvaguardia.
È la legge di conversione del d.l. n. 95/2012, richiamata come fonte della disciplina di salvaguardia.
Richiamata come disciplina della mobilità e degli ammortizzatori sociali applicabili al lavoratore collocato in mobilità.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 201/2011, che ha introdotto la riforma pensionistica più restrittiva.
Massime di principio
- Le misure di salvaguardia in materia pensionistica hanno natura derogatoria e vanno interpretate in modo coerente con la loro funzione di protezione dei lavoratori che, per effetto dell'inasprimento dei requisiti di accesso, rischierebbero di restare privi sia di reddito sia di pensione.
- Quando una disposizione si presta a più interpretazioni plausibili, l'interprete deve privilegiare quella che meglio realizza la ratio legis, nel rispetto del testo normativo e della finalità perseguita dal legislatore.
- Nel caso dei lavoratori collocati in mobilità, il beneficio della salvaguardia non spetta se, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, risultano comunque maturati i requisiti per il pensionamento secondo la nuova disciplina introdotta dalla riforma del 2011.
- Le salvaguardie pensionistiche previste dal legislatore per categorie determinate e in numero contingentato non possono essere estese oltre i casi in cui ricorra il rischio effettivo che la norma intende scongiurare.
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