Cassazione Civile, Ordinanza n. 35136/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità e dei successivi supplementi di un lavoratore dello spettacolo, pensionato dall'1 agosto 2005, con contestazione del criterio di calcolo della quota B per le anzianità maturate dopo il 31/12/1992. In primo grado era stata accolta la domanda del pensionato, con dichiarazione di illegittimità del provvedimento di liquidazione e riconoscimento di differenze pensionistiche calcolate applicando l'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 sulla base del massimale annuo AGO diviso 312. La Corte d'appello aveva confermato, escludendo sia la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 sia la prescrizione quinquennale, e ritenendo non più applicabile il massimale giornaliero di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970 come novellato nel 2011, sostenendo che la decadenza triennale dovesse operare per le domande di riliquidazione anche delle prestazioni già liquidate prima della novella, e che almeno le differenze ultratriennali dovessero essere precluse; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile ENPALS continuasse a valere anche per la quota B e che la norma del 1997 si limitasse a integrare, non sostituire, il sistema previgente. Il controricorrente chiede il rigetto, sostenendo la non applicabilità della decadenza all'intera pretesa e l'erroneità del criterio di calcolo seguito dall'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha però corretto la motivazione sul primo motivo, affermando che la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 opera per la domanda giudiziale di riliquidazione di prestazioni già parzialmente riconosciute, ma incide solo sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, non sull'intera pretesa. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, ribadendo che per la quota B dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 182/1997, e che l'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 non lo ha abrogato né sostituito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
La decadenza ha natura sostanziale e di ordine pubblico, è rilevabile d'ufficio e, nelle domande di riliquidazione di prestazioni già parzialmente riconosciute, opera solo sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale; la domanda giudiziale, non quella amministrativa, impedisce la decadenza.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Ha introdotto la decadenza triennale anche per le prestazioni già liquidate, con decorrenza dalla sua entrata in vigore per i rapporti preesistenti.
art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997
Non abroga né sostituisce il previgente massimale giornaliero; integra il criterio di calcolo stabilendo l'aliquota del 2% fino al limite massimo della retribuzione annua pensionabile AGO diviso 312 e le aliquote decrescenti per la parte eccedente.
art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971
come sostituito dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 182/97
Il tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile resta vigente, con rivalutazione annuale ISTAT dal 1/1/1998; continua a operare anche per la quota B.
art. 12, commi 1 e 2, d.P.R. 1420/1971
Richiamati dalla parte resistente per la ricostruzione del metodo di calcolo della pensione dei lavoratori dello spettacolo, ma la Corte non li assume come base decisiva della soluzione.
Le aliquote di rendimento decrescenti previste da questa norma si applicano alle quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il limite massimo.
La Corte esclude che la sua applicazione conduca alla tesi dell'INPS sulla decadenza totale della pretesa.
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge; nel caso di specie, l'atto rilevante è l'azione giudiziaria entro il termine previsto.
art. 38 Cost.
Richiamato a sostegno del bilanciamento tra tutela del diritto alla pensione e certezza dei rapporti, per escludere effetti ablativi totali della decadenza sulla prestazione.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai poteri autoritativi dell'ente previdenziale nella gestione del sistema pubblico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle domande di riliquidazione di una prestazione previdenziale già parzialmente riconosciuta, la decadenza introdotta o modificata da norme sopravvenute non travolge l'intera pretesa, ma incide solo sui ratei anteriori al triennio calcolato a ritroso dalla domanda giudiziale.
- Per le prestazioni periodiche già in pagamento o comunque già riconosciute in parte, il dies a quo della decadenza va collegato al riconoscimento parziale o al pagamento della sorte, e la decadenza è impedita dal solo esercizio dell'azione giudiziaria entro il termine legale.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, il d.lgs. 182/1997 non ha eliminato il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal previgente art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971, ma lo ha conservato e coordinato con il nuovo criterio di rendimento.
- L'art. 4, comma 8, d.lgs. 182/1997 va letto come norma di integrazione del criterio di calcolo della pensione, non come norma di abrogazione del tetto massimo retributivo; pertanto, per la quota B resta fermo il limite massimo giornaliero e le aliquote di rendimento decrescenti per l'eccedenza.
- La formazione del giudicato non riguarda le singole affermazioni di diritto isolate, ma l'unità minima di decisione collegata a un fatto giuridicamente rilevante e al relativo effetto, sicché la contestazione della regola applicata al criterio di calcolo non è preclusa da un preteso giudicato interno sulle argomentazioni della sentenza impugnata.
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