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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36878/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva già rigettato l’appello della società contro l’avviso di accertamento fondato sugli studi di settore. Inoltre ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società in liquidazione, per euro 48.165,00, corrispondenti allo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore, dopo invito al contraddittorio e partecipazione della contribuente alla fase endoprocedimentale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della società, ritenendo legittimo l’accertamento e adeguatamente motivata la decisione di merito. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’impugnazione dell’ordinanza di correzione di errore materiale della precedente sentenza di primo grado, che avrebbe sostituito la parola "accoglie" con "rigetta"; 2) nullità per carenza di motivazione della sentenza e dell’accertamento, lamentando mancata considerazione delle difese su contraddittorio, magazzino, rimanenze, redditività dei soci, anomalie e inattendibilità degli studi di settore, nonché violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di inapplicabilità delle sanzioni, sostenendo che per applicarle occorresse la sicura attribuzione soggettiva della violazione e la connotazione psicologica della condotta. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: quanto al primo, ha affermato l’inimpugnabilità dell’ordinanza di correzione di errore materiale e ha escluso l’omessa pronuncia, perché la questione processuale risultava implicitamente disattesa; quanto al secondo, ha ritenuto la motivazione della sentenza esistente, comprensibile e logicamente sufficiente, con richiamo all’efficacia presuntiva degli studi di settore rafforzata dal contraddittorio e al mancato assolvimento dell’onere probatorio della contribuente; quanto al terzo, ha osservato che, una volta accertata l’evasione e non provata la buona fede, la sanzione era legittimamente applicata come conseguenza accessoria del recupero d’imposta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia processuale o sia stata implicitamente decisa; inoltre non può essere utilizzata per censurare indirettamente il contenuto di un provvedimento di correzione di errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali prevede uno specifico mezzo di impugnazione limitato alla sentenza corretta; l’ordinanza di correzione è priva di natura decisoria e non è autonomamente impugnabile per altra via.

  • art. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c.

    Le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo non sono modificabili né revocabili; il richiamo è usato per escludere l’impugnabilità dell’ordinanza di correzione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La mancanza di motivazione rileva solo se la motivazione è radicalmente assente o incomprensibile; non basta una mera critica alla sufficienza argomentativa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria, che deve rendere percepibile la ratio decidendi.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, per affermare che la decisione impugnata era adeguatamente motivata.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; il requisito è ritenuto rispettato dalla pronuncia impugnata.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell’accertamento; la Corte ritiene infondata la censura perché la decisione di merito era motivata e l’accertamento era stato adeguatamente spiegato.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dalla ricorrente per dedurre difetto di motivazione dell’atto impositivo; la Corte non accoglie la censura, valorizzando il contraddittorio e la motivazione dell’Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per omessa pronuncia e nullità della sentenza/procedimento, ma le censure sono state respinte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il provvedimento di correzione di errore materiale non è autonomamente impugnabile nei suoi contenuti, salvo il controllo sulla sentenza corretta; esso ha natura meramente amministrativa e non può incidere sul contenuto decisorio della pronuncia.
  • L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su domande o eccezioni di merito; la mancata esplicita risposta a questioni processuali può risultare superata da una decisione implicita incompatibile con la pretesa dedotta.
  • La motivazione della sentenza è viziata solo se manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestarne la concisione o la minor persuasività rispetto alle risultanze probatorie.
  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, il contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo decisivo nella formazione della presunzione; una volta attivato, spetta al contribuente fornire elementi idonei a contrastare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi standard.
  • In tema di sanzioni tributarie conseguenti all’accertamento di evasione, la loro applicazione è legittima se il presupposto fattuale della violazione è stato accertato; il contribuente può paralizzarle solo dimostrando la propria buona fede e la diligenza richiesta all’operatore accorto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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