Cassazione Civile, Ordinanza n. 32703/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRPEF per l’anno 2004. Il contribuente aveva definito la pretesa con accertamento con adesione sottoscritto nel 2009, con previsione di rateazione; l’Ufficio ha sostenuto che la procedura non si fosse perfezionata perché, al momento del pagamento rateale, non era stata presentata la polizza fideiussoria allora richiesta dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 218/1997, e che quindi la cartella emessa nel 2010 fosse legittima. La CTR del Molise ha invece ritenuto applicabile retroattivamente la sopravvenuta disciplina che aveva eliminato, per alcune ipotesi, l’obbligo di garanzia fideiussoria, considerando perfezionata la definizione. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 8 e 9 d.lgs. 218/1997, del d.l. 40/2010 e dell’art. 11 preleggi, contestando l’efficacia retroattiva riconosciuta alla norma sopravvenuta e insistendo sulla mancata perfezione dell’adesione per omessa garanzia e per mancato integrale pagamento delle somme concordate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell’Ufficio, richiamando il principio secondo cui, nel regime dell’accertamento con adesione vigente prima delle modifiche normative, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia fideiussoria costituivano presupposti essenziali di efficacia della procedura; tuttavia ha anche affermato che la disciplina successiva, che ha abolito l’obbligo di garanzia, opera retroattivamente come regime transitorio anche per le definizioni non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore, sicché l’adesione del 2009 deve considerarsi perfezionata e non può rivivere la pretesa tributaria originaria già oggetto di cartella. Il ricorso è stato respinto, con conferma della decisione di merito favorevole al contribuente; il contribuente è rimasto intimato e non sono riportate statuizioni ulteriori nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Nel regime previgente, il pagamento rateale era condizionato alla prestazione della garanzia fideiussoria; la garanzia non era mera modalità esecutiva ma presupposto di efficacia della definizione.
art. 9 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato nel motivo dell’Ufficio, senza che nel testo emergano specifiche statuizioni autonome sul suo contenuto.
art. 3, comma 1, d.l. 25 marzo 2010, n. 40
Ha modificato l’art. 8, comma 2, escludendo, per le rate successive inferiori a 50.000 euro, la necessità della polizza fideiussoria contestualmente alla prima rata.
art. 23, comma 20, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Ha abolito definitivamente l’obbligo di garanzia; la norma è letta come disposizione transitoria applicabile anche alle definizioni non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore.
Utilizzato a sostegno dell’interpretazione letterale e sistematica della disciplina sopravvenuta, per evitare una lettura priva di effetti concreti.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Lo Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria e non impedisce che una legge tributaria preveda espressamente efficacia retroattiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata per l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo conseguente alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento.
Massime di principio
- Nel regime dell’accertamento con adesione, quando la disciplina applicabile richieda la garanzia fideiussoria per la rateazione, la mancata prestazione della garanzia impedisce il perfezionamento della definizione e consente all’Amministrazione di mantenere ferma la pretesa originaria.
- La successiva abolizione legislativa dell’obbligo di garanzia fideiussoria può operare anche per le definizioni non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore della norma sopravvenuta, se il tenore letterale e la ratio di regime transitorio lo impongono.
- Le disposizioni dello Statuto del contribuente fungono da criteri interpretativi, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria e non impediscono, di per sé, che una legge tributaria disponga espressamente in senso retroattivo.
- Se la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata alla luce della normativa sopravvenuta, l’iscrizione a ruolo basata sulla pretesa originaria non può essere mantenuta; l’Ufficio potrà eventualmente agire solo per il recupero delle somme dovute in base all’accordo di adesione, incluse eventuali rate insolute.
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