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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35465/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto alla Corte di appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, di unificare ai sensi dell’art. 81, secondo comma, c.p. i reati giudicati con le sentenze della stessa Corte del 14 ottobre 2024 e del 20 settembre 2019. L’ordinanza accolse l’istanza e determinò una pena complessiva di 18 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione, assumendo come pena-base quella inflitta per il reato associativo della sentenza del 14 ottobre 2024 e applicando, per i reati della sentenza del 20 settembre 2019, un aumento di 3 anni: 2 anni per violazioni dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 relative a cocaina e marijuana; 11 mesi e 20 giorni per reati in materia di armi; 10 giorni per ricettazione. Con il primo motivo, il ricorrente denunciò l’erronea applicazione dell’art. 671 c.p.p. e dei criteri di determinazione degli aumenti per la continuazione: sosteneva che l’aumento di 2 anni per gli episodi di droga del 25 settembre 2018 fosse sproporzionato rispetto alla pena di un anno inflitta dalla sentenza del 14 ottobre 2024 per un unico reato ex art. 73, nel quale erano stati assorbiti numerosi episodi di detenzione e spaccio commessi dal luglio 2017 al novembre 2018, anche di quantitativi ingenti e con metodo mafioso. Con il secondo motivo censurò la scomposizione degli aumenti per i reati in materia di armi, deducendo che la sentenza del 20 settembre 2019 aveva trattato alcune violazioni come un unico reato e aveva fissato complessivamente gli aumenti per i capi relativi alle armi in un anno e sei mesi; lamentò inoltre che il disvalore della detenzione di armi fosse già stato considerato nella pena per l’associazione armata. Con il terzo motivo contestò la duplicazione sanzionatoria per le violazioni in materia di stupefacenti, assumendo che il relativo disvalore fosse già ricompreso nell’unico reato del capo 3) della sentenza del 14 ottobre 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che l’aumento per la continuazione deve essere commisurato al singolo fatto storico e al suo valore ponderale, e che la motivazione dell’ordinanza era contraddittoria e la misura degli aumenti sproporzionata: erano stati applicati 2 anni per due episodi di droga di entità nettamente inferiore, commessi senza aggravante mafiosa, mentre la sentenza del 14 ottobre 2024 aveva determinato in un anno la pena per un reato ex art. 73 che assorbiva numerosi episodi, anche assai più gravi e commessi avvalendosi del metodo mafioso. L’ordinanza è stata quindi annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo giudizio, da svolgersi davanti a diversa composizione della Corte di appello di Catania; il riesame deve riguardare l’intero trattamento sanzionatorio del reato continuato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: per gli aumenti relativi ai reati in materia di armi, il giudice dell’esecuzione aveva seguito il criterio di scorporare i reati già riuniti, individuare quello più grave e applicare autonomi aumenti, senza superare il limite degli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione. Il dispositivo non contiene statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    l’aumento di pena derivante dal riconoscimento della continuazione deve essere determinato in concreto in relazione al singolo fatto storico, e non al titolo di reato, e dipende dal valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite posto in continuazione

    L’aumento per ciascun reato satellite va determinato considerando il fatto concreto e la sua gravità, non il solo titolo di reato; la motivazione deve rendere comprensibile la misura dell’aumento e la sua proporzione rispetto alla pena-base e agli altri reati unificati.

  • art. 671 c.p.p.

    il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave – e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo

    Nel rideterminare in executivis la pena per la continuazione tra reati giudicati separatamente, occorre scorporare i reati già unificati, individuare come violazione più grave quella cui è stata inflitta la pena maggiore e quindi applicare autonomamente gli aumenti per i reati satellite. Gli aumenti non possono eccedere quelli stabiliti dal giudice della cognizione.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    individuare quello più grave – cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave

    Ai fini dell’individuazione della violazione più grave nel ricalcolo della continuazione in sede esecutiva, rileva il reato per il quale il giudice della cognizione ha inflitto la pena più grave.

  • art. 133 c.p.

    ha ritenuto congrua e conforme ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. la pena complessiva di due anni di reclusione (un anno per la violazione relativa cocaina ed un anno per quella relativa alla marijuana), con riferimento alle violazioni della medesima norma incriminatrice giudicate dalla sentenza del 20 settembre 2019, pur essendo le stesse ictu oculi meno gravi, perché riferite ad un singolo episodio di detenzione e cessione di quantitativi nettamente inferiori di stupefacente, marijuana e cocaina, commesso da Leonardi, senza l’aggravante mafiosa, il 25 settembre 2018.

    I criteri di commisurazione della pena devono essere applicati in modo coerente con la gravità concreta dei fatti; la sproporzione tra gli aumenti attribuiti a fatti meno gravi e la pena assegnata a fatti più gravi richiede una motivazione adeguata.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    pur essendo le stesse ictu oculi meno gravi, perché riferite ad un singolo episodio di detenzione e cessione di quantitativi nettamente inferiori di stupefacente, marijuana e cocaina, commesso da Leonardi, senza l’aggravante mafiosa, il 25 settembre 2018

    Nel commisurare l’aumento per episodi di detenzione e cessione di stupefacenti unificati in continuazione, la gravità concreta e le differenze rispetto agli altri episodi rilevano per verificare la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 23, comma 3, l. 110/1975

    Non risulta, peraltro, che in tale operazione la Corte etnea abbia superato il limite inderogabile fissato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01 posto che gli aumenti di pena per i predetti reati-satellite sono stati determinati in misura inferiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

    Per gli aumenti relativi ai reati in materia di armi, la Corte ha ritenuto corretta l’operazione del giudice dell’esecuzione, rilevando che gli aumenti per i reati satellite non avevano superato quelli fissati nella sentenza irrevocabile.

Massime di principio

  • Nella determinazione della pena per il reato continuato, l’aumento per ciascun reato satellite va commisurato al singolo fatto storico e al suo valore ponderale, non al solo titolo di reato; la motivazione deve consentire di verificare la proporzione dell’aumento rispetto alla pena-base e alla gravità degli altri fatti unificati.
  • Il giudice dell’esecuzione che riconosce la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte, ciascuna contenente reati già unificati, deve scorporare i reati già riuniti, individuare come violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena maggiore e applicare poi autonomamente gli aumenti per i reati satellite, senza superare i limiti fissati dal giudice della cognizione.
  • Quando la pena è determinata considerando come unitario un reato che assorbe più episodi, la successiva commisurazione degli aumenti per altri fatti della stessa fattispecie deve essere motivata in modo coerente con la gravità concreta e con il trattamento attribuito agli episodi assorbiti; un trattamento sensibilmente più severo per fatti meno gravi, senza adeguata giustificazione, viola la proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneSpaccio
RamiProcesso penaleParte generaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

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