Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35401/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.i.p. del Tribunale di Avellino, con ordinanza del 17 marzo 2026, ha convalidato l’arresto in flagranza dell’indagato per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di cocaina e crack. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 390, commi 1 e 3, c.p.p.: secondo la difesa, arrestato il 14 marzo 2026 alle ore 10:45, egli sarebbe stato sottoposto a richiesta di convalida depositata presso la cancelleria del G.i.p. soltanto alle ore 11:00 del 16 marzo, oltre il termine di quarantotto ore, con conseguente inefficacia dell’arresto. La difesa ha inoltre richiamato il verbale di perquisizione, indicante la conclusione delle operazioni alle ore 09:15 del 14 marzo 2016. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che la dedotta inosservanza del termine di quarantotto ore è verificabile in sede di legittimità quando viene denunciato un error in procedendo, potendo la Corte esaminare direttamente gli atti. Tuttavia, dagli atti trasmessi non risultava la tardività della richiesta di convalida e il ricorso non forniva elementi idonei a dimostrarla: il ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare o trasmettere gli atti necessari a sostegno della censura, in violazione del principio di autosufficienza. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 390, commi 1 e 3, c.p.p.

    la mancata osservanza da parte del pubblico ministero del termine di quarantotto ore dall’arresto per la presentazione al G.i.p. della richiesta di convalida dell’arresto, previsto a pena di inefficacia dell’arresto dall’art. 390, commi 1 e 3, cod. proc. pen., è circostanza accertabile da questa Corte

    Il mancato rispetto del termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida comporta l’inefficacia dell’arresto; la relativa inosservanza può essere accertata dalla Corte di cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali

    Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può svolgere un controllo pieno e consultare direttamente gli atti processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mentre invece l’esame degli atti processuali è precluso se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La possibilità di esaminare direttamente gli atti processuali descritta per l’error in procedendo non si estende alla denuncia di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Il ricorrente, invero, non ha assolto l'onere di indicare alla Cancelleria quali ovvero provvedere – se del caso – a spontaneamente trasmettere gli atti necessari a sostegno del ricorso proposto ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Chi propone ricorso per cassazione deve indicare alla cancelleria, o trasmettere se necessario, gli atti processuali utili a sostenere la censura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nel caso concreto, il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    ha convalidato l’arresto di Celestino Centrella eseguito dai Carabinieri di Avellino nella flagranza del reato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

    La disposizione è indicata come norma incriminatrice del reato per il quale l’arresto in flagranza è stato convalidato; la Corte non esamina nel merito la sussistenza del reato.

Massime di principio

  • La deduzione che la richiesta di convalida dell’arresto sia stata presentata oltre il termine di quarantotto ore previsto dall’art. 390 c.p.p. integra una questione di error in procedendo, sulla quale la Corte di cassazione può esercitare un sindacato pieno, anche mediante l’esame diretto degli atti processuali.
  • La possibilità per la Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti in presenza di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di indicare o trasmettere gli atti necessari a sostenere la censura; la mancanza di tale supporto può determinare l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.