Cassazione Penale, Sentenza n. 35396/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, legale rappresentante della società Mary CO. Srl, era indagata per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione alla dichiarazione IVA 2025 per il periodo d’imposta 2024. Secondo l’accusa, avrebbe utilizzato fatture oggettivamente fittizie emesse dalle società KRONO Srl e VEDRA Srl per evadere l’IVA. Il GIP del Tribunale di Trani aveva disposto il 4 dicembre 2025 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 74/2000; il Tribunale di Trani, con ordinanza del 19 marzo 2025, aveva respinto la richiesta di riesame. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 324, comma 7, e 309 c.p.p., sostenendo che il riesame, richiesto il 2 gennaio 2026 dopo la notifica degli atti il 23 dicembre 2025, fosse stato fissato per il 19 marzo 2026 oltre il termine e che ciò comportasse l’inefficacia automatica del sequestro; (2) violazione degli artt. 309 e 324 c.p.p. e del contraddittorio, deducendo che il Tribunale avesse deciso prima dell’udienza o comunque senza effettivo esame delle memorie e dei documenti depositati, tra cui sette nuovi allegati relativi alle fatture; (3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.p. e vizio motivazionale quanto al fumus e al periculum, lamentando il richiamo generico alla motivazione del GIP e l’omessa o incoerente valutazione della documentazione difensiva sull’esistenza di una struttura organizzativa effettiva della società e sulle ragioni dell’indagata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il rinvio dell’art. 324, comma 7, c.p.p. all’art. 309, comma 10, c.p.p. è recettizio e continua a riferirsi alla formulazione originaria, sicché al riesame delle misure cautelari reali non si applicano il termine perentorio per il deposito della decisione introdotto nel 2015 né il divieto di rinnovazione della misura divenuta inefficace. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e assertivo: il Tribunale aveva deciso all’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2026 e fissato in 45 giorni il termine per depositare la motivazione, in ragione della complessità connessa al numero dei ricorrenti e delle fattispecie contestate. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e, per la parte in cui sollecitava una diversa valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile: il Tribunale aveva indicato gli elementi della verifica della Guardia di Finanza ritenuti idonei a sostenere la fittizietà oggettiva delle fatture, valutato la documentazione difensiva e motivato il periculum in mora richiamando la struttura, la dimensione e la persistente operatività del circuito fraudolento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; nessun rinvio.
Norme richiamate
nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo
Il rinvio dell’art. 324, comma 7, c.p.p. all’art. 309, comma 10, c.p.p. è recettizio e conserva il riferimento al testo originario della disposizione richiamata.
ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace
Nel riesame delle misure cautelari reali non si applicano il termine perentorio per il deposito della decisione introdotto dalla legge n. 47 del 2015 né il divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione per violazione di legge può censurare l’assenza fisica o l’apparenza della motivazione, ma non un mero vizio logico di una motivazione effettivamente presente.
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa sul periculum in mora, collegata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla conclusione del giudizio.
il fumus commissi delicti del contestato reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000 è stato correttamente valutato dal Tribunale, che, in aderenza all’imputazione ed alle risultanze istruttorie (verifica della Guardia di Finanza) e con congrua motivazione, ha evidenziato plurimi elementi fattuali che, complessivamente valutati, rendevano conto della fittizietà oggettiva delle fatture
Ai fini del fumus del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, nel procedimento cautelare reale rileva la riconducibilità astratta del fatto alla fattispecie, sostenuta da elementi fattuali indicativi della fittizietà oggettiva delle fatture.
la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento
La disciplina delle misure cautelari reali finalizzate alla confisca resta distinta da quella delle misure cautelari personali; la diversità di regime è giustificata dalla diversa natura e funzione delle misure.
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per gli altri inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel riesame delle misure cautelari reali, il rinvio dell’art. 324, comma 7, c.p.p. all’art. 309, comma 10, c.p.p. è recettizio e resta riferito alla formulazione originaria della disposizione richiamata; non si applicano, pertanto, le modifiche introdotte nel 2015 sul termine perentorio di deposito della decisione e sul divieto di rinnovazione della misura divenuta inefficace.
- Nel giudizio cautelare reale, il controllo sul fumus commissi delicti non anticipa la decisione sulla responsabilità penale né richiede la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: è sufficiente la verifica della compatibilità tra il fatto contestato e la fattispecie legale, fermo l’obbligo di verificare in modo puntuale e coerente gli elementi posti a fondamento dell’ipotesi di reato.
- Il ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di sequestro preventivo, ammesso per violazione di legge, può denunciare la mancanza fisica della motivazione o una motivazione apparente, ma non un mero vizio logico della motivazione né una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa sul periculum in mora, riferita alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
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