Cassazione Penale, Sentenza n. 35400/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ricorreva contro la sentenza del 18 novembre 2025 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma l’11 settembre 2024 alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale. Secondo l’imputazione, alla guida di un autoarticolato, per imprudenza e imperizia e in violazione dell’art. 41 del Codice della strada, aveva iniziato un’inversione di marcia con il semaforo rosso e senza verificare la presenza di veicoli sulla carreggiata opposta, sbarrando la strada a un motociclista che sopraggiungeva con il verde e che moriva nell’urto. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla ricostruzione dei cicli semaforici e sulla prova del passaggio con il rosso; lamentava inoltre che non fossero stati effettuati rilievi sulla velocità né esplorata l’ipotesi di un concorso colposo della vittima. Con il secondo motivo censurava l’omessa risposta alle doglianze sulla condotta del motociclista, che avrebbe percorso la corsia di sinistra e poi si sarebbe portato al centro della carreggiata in prossimità dell’incrocio, in violazione dell’art. 154 del Codice della strada, e sosteneva che tale condotta fosse imprevedibile. Con il terzo motivo contestava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo che la motivazione aveva sopravvalutato la gravità dell’evento e il grado della colpa e non aveva adeguatamente considerato l’incensuratezza e l’immediata attivazione per chiamare i soccorsi. La parte civile chiedeva l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati aspecifici perché non si confrontavano con la motivazione della doppia conforme: le sentenze di merito avevano fondato la responsabilità sulle testimonianze e sui filmati, dai quali risultava che il motociclista aveva attraversato con il verde; la verifica dei cicli semaforici serviva a stabilire che l’autoarticolato aveva impegnato l’incrocio con il rosso. Era inoltre stata esclusa, in assenza di riscontri testimoniali e video, una velocità elevata del motociclo. La Corte ha precisato che, nel medesimo contesto di rischio della circolazione stradale, il tema della prevedibilità dell’altrui condotta imprudente rileva solo dopo che sia provato oltre ogni ragionevole dubbio che tale condotta abbia costituito una concausa materiale dell’evento; nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso violazioni cautelari da parte del motociclista e qualsiasi suo contributo eziologico. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non manifestamente illogica, basata sulla gravità della condotta e sull’elevato grado della colpa; il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni elemento favorevole o sfavorevole, purché dia conto di quelli ritenuti decisivi o rilevanti. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d’inammissibilità, nonché alla rifusione delle spese della parte civile per il giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L’odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile perché, alla guida dell’autocarro con rimorchio Iveco tg. FT810CV, per colpa consistita in imprudenza ed imperizia, nonché in violazione del disposto dell’art. 41 Codice della strada, intraprendeva una manovra di inversione di marcia, nonostante l’impianto semaforico proiettasse la luce rossa e senza accertarsi della presenza di altri veicoli sull’opposta carreggiata, così sbarrando la strada ad Adriano Bellucci, che sopraggiungeva dalla direzione opposta alla guida del motoveicolo Honda SH tg. CG74258 ed andava ad impattare violentemente contro l’autoarticolato, perendo in conseguenza dell’urto.
La responsabilità per omicidio stradale è stata confermata sulla base della condotta colposa di inversione di marcia con il semaforo rosso, che ha sbarrato la strada al motociclista e causato l’urto mortale.
Pertanto, laddove i due conducenti operino nel medesimo contesto di rischio, come appunto nel caso in scrutinio, è necessaria innanzi tutto la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta del conducente del veicolo antagonista (cioè, del Bellucci), che si assume come colposa ed imprevedibile, sia stata concausa certa dell’evento.
L’eventuale condotta colposa della vittima rileva ai fini del nesso causale solo se è provato oltre ogni ragionevole dubbio che abbia costituito una concausa certa dell’evento.
In altri termini, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o dell’esclusione, ciò che appunto è avvenuto nel caso che si sta scrutinando.
Il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e individua gli elementi ritenuti preponderanti; non occorre trattare analiticamente ogni elemento dedotto.
In altri termini, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o dell’esclusione, ciò che appunto è avvenuto nel caso che si sta scrutinando.
Nel valutare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondarsi sugli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti, purché la motivazione ne dia conto senza contraddizioni.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure di legittimità sono state dichiarate inammissibili: i primi due motivi erano aspecifici e il terzo manifestamente infondato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella sua determinazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare secondo la disposizione indicata.
Massime di principio
- Quando i giudici di primo e secondo grado pervengono a una decisione conforme e adottano i medesimi criteri di valutazione delle prove, le motivazioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.
- Nel medesimo contesto di rischio della circolazione stradale, il richiamo alla prevedibilità dell’altrui condotta imprudente presuppone che tale condotta sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio come concausa materiale dell’evento; soltanto allora va valutato se fosse ragionevolmente prevedibile o imprevedibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l’esame analitico di ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o preponderanti e la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35396/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35398/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35399/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35401/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35402/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35403/2026 del 06/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →