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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35399/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 ottobre 2025, riformando la decisione del GIP del Tribunale di Firenze dell’8 gennaio 2025, ha applicato a tre imputati stranieri la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, confermando nel resto la condanna per furto in abitazione pluriaggravato. Due imputati hanno dedotto: 1) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando le scuse, la collaborazione, la confessione e le disagiate condizioni sociali, e sostenendo che gravità, modalità esecutive, danno e intensità del dolo fossero già elementi propri della fattispecie aggravata; 2) difetto di motivazione sulla pericolosità sociale, contestando che la prognosi fosse basata sulla gravità del fatto anziché sulla personalità, e richiamando l’incensuratezza, l’assenza di violenza sulle persone e i legami in Italia. Il terzo imputato ha dedotto: 1) l’erroneo diniego della sostituzione della pena detentiva, nonostante fosse agli arresti domiciliari dall’agosto 2023; 2) l’illegittima applicazione dell’espulsione ex art. 235 c.p. e la conversione in appello del ricorso per cassazione del pubblico ministero, sostenendo inoltre l’insussistenza della pericolosità sociale per la richiesta di protezione internazionale, il matrimonio e la stabile residenza in Italia; 3) la mancata tempestiva traduzione in georgiano della sentenza d’appello, con pregiudizio difensivo; 4) l’erronea esclusione delle attenuanti generiche, nonostante confessione, rito abbreviato, domicilio in Italia, matrimonio e precarie condizioni di salute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei primi due imputati: la pena, collocata poco sopra il minimo edittale (con uno scostamento di un anno), era sorretta da motivazione congrua sulla particolare gravità delle modalità organizzative, sul rilevante danno e sull’intensità del dolo; il diniego delle attenuanti generiche era motivato con le modalità allarmanti, la negativa personalità e l’irrilevanza di una confessione intervenuta a fronte di un quadro probatorio già solido. La censura sulla pericolosità sociale è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con le ragioni concrete indicate dalla Corte territoriale, tra cui l’assenza di attività lavorativa, la funzione logistica svolta in Italia e la ricerca di altri appartamenti da svaligiare. Per ciascuno dei due ricorrenti sono state disposte le spese processuali e la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso del terzo imputato è stato rigettato: il diniego della pena sostitutiva era motivato con il rischio di recidiva e con l’uso dell’abitazione come base operativa del gruppo; l’espulsione ex art. 235 c.p. richiede un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale, che nel caso risultava dagli elementi evidenziati dai giudici di merito, nonostante il silenzio del primo giudice sulla misura; la conversione del ricorso del pubblico ministero in appello era corretta in presenza di impugnazioni connesse. Quanto alla traduzione, notificata il 17 marzo 2026, il termine per ricorrere decorreva da tale adempimento ed era spirato senza impugnazione; la doglianza sulle attenuanti generiche era aspecifica perché non si confrontava con la motivazione, che aveva ritenuto subvalenti gli elementi favorevoli e non decisiva la confessione. Anche il terzo imputato è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    L’art. 624 bis cod. pen. al comma 3 prevede un aumento di pena, qualora il reato sia aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’art. 625 ovvero se ricorra una o più delle circostanze indicate all’art. 61 (nel caso di specie, sono state ritenute le circostanze aggravanti dell’uso di violenza sulle cose, della commissione del reato ad opera di più di tre persone ed dell’aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità): in tali ipotesi, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

    La cornice edittale aggravata consente di calibrare la pena sulle peculiarità concrete del fatto e sulle circostanze aggravanti riconosciute.

  • art. 133 c.p.

    qualora, invece, il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere

    Per una pena inferiore o prossima alla media edittale è sufficiente che la motivazione dia conto dell’impiego dei criteri legali, anche mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

  • art. 62-bis c.p.

    non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione

    Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice indica gli elementi decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento dedotto o risultante dagli atti.

  • art. 235 c.p.

    l’art. 235 cod. pen. prevede l’espulsione dello straniero condannato a pena superiore a due anni di reclusione quale misura di sicurezza personale, che trova, dunque, la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen., per cui può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti – alla luce dei criteri posti dall’art. 133 cod. pen. (come richiamati dall’art. 203 cod. pen.) – la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi

    L’espulsione prevista dall’art. 235 c.p. è una misura di sicurezza facoltativa: può essere applicata solo dopo un accertamento concreto e motivato della pericolosità sociale del condannato.

  • art. 203 c.p.

    può essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti – alla luce dei criteri posti dall’art. 133 cod. pen. (come richiamati dall’art. 203 cod. pen.) – la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato

    La pericolosità sociale rilevante per la misura di sicurezza va accertata in concreto, applicando i criteri dell’art. 133 c.p. richiamati dall’art. 203 c.p. e fornendo una motivazione congrua e logica.

  • art. 580 c.p.p.

    l’art. 580 cod. proc. pen. stabilisce che “Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello”.

    Quando contro la medesima sentenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi e ricorre la connessione prevista dall’art. 12 c.p.p., il ricorso per cassazione si converte in appello.

  • art. 12 c.p.p.

    “Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello”.

    La connessione prevista dall’art. 12 c.p.p. costituisce il presupposto per la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto contro la stessa sentenza insieme a un diverso mezzo d’impugnazione.

  • art. 143 c.p.p.

    Dunque, da quel momento decorreva per l’imputato in discorso il termine per impugnare la sentenza, termine che è spirato senza che sia stato proposto ricorso per cassazione, per cui allo stato non può esser fatta valere alcuna nullità legata alla violazione dell’art. 143 cod. proc. pen.

    Quando la sentenza viene tradotta in una lingua comprensibile all’imputato alloglotto, il termine per impugnare decorre dalla traduzione; una volta spirato senza impugnazione, non è più deducibile la nullità connessa alla violazione dell’art. 143 c.p.p.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dà luogo a una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, se tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, affinché provveda alla sua traduzione

    L’omessa traduzione della sentenza d’appello per l’imputato che non comprende l’italiano determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile tempestivamente e idonea a comportare l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la traduzione.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità dei ricorsi di Badri Khetsuriani e di Akaki Chubinidze segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata; al rigetto del ricorso di Torniike Managadze segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

    L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; il rigetto comporta la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Per una pena collocata al di sotto o intorno alla media edittale, l’obbligo di motivazione è assolto quando il giudice dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p., anche richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere; la misura della pena va calibrata sulle peculiarità del caso concreto.
  • Il giudice che nega le attenuanti generiche non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti: è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la motivazione non sia contraddittoria e renda comprensibile la valutazione.
  • Gli stessi elementi fattuali possono essere considerati, sotto profili diversi, sia per determinare la pena sia per negare le attenuanti generiche, senza che ciò violi il ne bis in idem.
  • L’espulsione dello straniero prevista dall’art. 235 c.p. è facoltativa e presuppone un accertamento concreto, motivato secondo i criteri degli artt. 133 e 203 c.p., della pericolosità sociale. La mancata applicazione può implicare una valutazione negativa della pericolosità soltanto quando tale inferenza sia coerente con il complessivo ragionamento della decisione; non è possibile desumerla meccanicamente se la motivazione evidenzia concreti fattori di pericolosità.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; è inammissibile la censura generica che le riproponga senza individuare le specifiche illogicità o violazioni dedotte.
  • L’omessa traduzione della sentenza d’appello in una lingua comprensibile all’imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile tempestivamente; quando la traduzione è successivamente eseguita, il termine per impugnare decorre da tale adempimento.
  • Se contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi e sussiste la connessione di cui all’art. 12 c.p.p., il ricorso per cassazione si converte in appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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