Cassazione Penale, Sentenza n. 35402/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
A seguito di segnalazioni anonime relative a una presunta attività di spaccio presso un’abitazione di proprietà dell’indagato, la polizia giudiziaria svolgeva un servizio di osservazione e fermava un soggetto che, dopo essersi trattenuto per pochi minuti nell’abitazione, veniva trovato in possesso di 0,641 grammi lordi di cocaina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare dell’indagato venivano rinvenuti sostanza stupefacente, un bilancino di precisione funzionante, un involucro contenente altra sostanza e un telefono cellulare Nokia con SIM Fastweb; il telefono e la SIM erano sequestrati. Il pubblico ministero convalidava il 15 gennaio 2026 la perquisizione e il sequestro probatorio, ipotizzando il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Latina, con ordinanza del 19 febbraio 2026, confermava il decreto. L’indagato ricorreva deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 125, comma 3, 253 e 355 c.p.p. e motivazione apparente: il decreto avrebbe indicato soltanto l’art. 73 d.P.R. 309/1990 e la data del fatto, senza descrivere la condotta contestata, rendendo il sequestro esplorativo. Con il secondo motivo lamentava l’assenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra telefono e reato e sulla concreta finalità probatoria, nonché la violazione di proporzionalità e adeguatezza per l’acquisizione di dati asseritamente indiscriminata e priva di perimetrazione temporale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito: il Tribunale del riesame aveva ricostruito le circostanze del rinvenimento e spiegato che, pur in assenza di una descrizione della condotta nel decreto di convalida, il fatto ipotizzato era evincibile dalla motivazione dell’ordinanza e l’indagato era stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Quanto al nesso di pertinenzialità e alla finalità probatoria, l’ordinanza aveva richiamato la possibile strumentalità del telefono rispetto all’attività di cessione di stupefacenti e la necessità di acquisire dati finalizzati all’accertamento. Quanto alla proporzionalità, il decreto aveva circoscritto le categorie di dati da estrarre, escluso quelli personali non pertinenti, previsto la selezione con copia forense da parte di un consulente tecnico e disposto la restituzione del dispositivo al termine dell’incarico; inoltre, il ricorrente non aveva indicato specificamente quali dati personali fossero concretamente estranei alle esigenze investigative. La Corte ha precisato che non è necessario fissare nel decreto un termine esatto e inderogabile per l’estrazione e l’analisi dei dati, potendo l’interessato contestare un’eccessiva durata anche mediante istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione deliberata il 17 giugno 2026.
Norme richiamate
Il Tribunale del riesame di Latina, come sopra anticipato, ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha confermato il decreto del pubblico ministero, rigettando la richiesta di riesame.
La norma individua il reato ipotizzato ai fini del sequestro; nella fase delle indagini preliminari la provvisorietà della contestazione non rende di per sé nullo il provvedimento quando il fatto contestato sia ricavabile dalla motivazione e consenta l’esercizio del diritto di difesa.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
L’assenza assoluta di motivazione o una motivazione meramente apparente costituiscono violazione di legge, poiché le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, « Il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti».
Anche il sequestro probatorio di cose che costituiscono corpo del reato deve motivare, sia pure concisamente, la finalità probatoria perseguita. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente in ragione delle esigenze investigative e dei criteri di selezione dei dati indicati.
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente.
Contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, inclusi l’assoluta mancanza e l’apparenza della motivazione; non consente un ordinario sindacato sul vizio motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
La mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione è deducibile come violazione di legge quando implica inosservanza dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 125, comma 3, c.p.p.
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
La proporzionalità del sequestro di dati informatici richiede che il decreto giustifichi l’estensione della ricerca o individui le informazioni ricercate, definisca i criteri di selezione e consideri la restituzione dei dati non rilevanti. Non è invece necessario predeterminare un termine esatto e inderogabile per l’estrazione e l’analisi.
Ne consegue che la motivazione dell'ordinanza, certamente non apparente, non è sindacabile in questa sede, vertendosi in materia di ricorso per cassazione avverso provvedimento riguardante una misura reale, come tale non censurabile sotto il profilo del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per espresso dettato dell'art. 325 cod. proc. pen. Peraltro, a fronte di una motivazione del provvedimento di sequestro rispondente agli indicati requisiti, il difensore, neppure in questa sede, come già dinanzi al Tribunale del riesame, ha indicato, con la dovuta specificità, quali fossero i dati strettamente personali, contenuti nel dispositivo, concretamente non pertinenti agli scopi investigativi perseguiti con il provvedimento di sequestro.
La possibilità di chiedere la restituzione ex art. 262 c.p.p. è indicata dalla Corte come rimedio per contestare l’eccessiva durata del vincolo; la disposizione non impone di predeterminare nel decreto un termine esatto per le operazioni informatiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero da colpa, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, « Il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01; Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008, Possanzini, Rv. 240353-01, che ha precisato che «a tale minimo onere motivazionale non può derogarsi neppure nel caso di sequestro probatorio che, come quello in oggetto, venga eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen.»).
L’obbligo di motivare la finalità probatoria non viene meno quando il sequestro sia eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell’art. 352, comma 2, c.p.p.
art. 111, comma 6, Cost.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
Il dovere costituzionale di motivazione è attuato dall’art. 125, comma 3, c.p.p.; la sua inosservanza determina nullità quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, la censura è circoscritta alla violazione di legge; vi rientrano l’assoluta mancanza di motivazione e quella meramente apparente, ma non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento della motivazione quando questa espone un percorso logico comprensibile.
- Il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono indicare, anche concisamente, la finalità probatoria perseguita e il collegamento tra il bene sequestrato e l’accertamento del fatto. La provvisorietà della contestazione nella fase delle indagini preliminari non comporta nullità per la sola mancata enunciazione formale della condotta, se il fatto è ricavabile dalla motivazione e l’indagato può esercitare il diritto di difesa.
- Per il sequestro di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto deve giustificare l’ampiezza della ricerca o indicarne le informazioni specifiche, stabilire criteri di selezione dei dati e prevedere la restituzione di quelli non rilevanti; la perimetrazione temporale va giustificata quando si discosti sensibilmente dai confini temporali dell’imputazione provvisoria.
- La proporzionalità del sequestro informatico non richiede che il decreto stabilisca in anticipo un termine esatto e inderogabile per estrazione e analisi dei dati. L’interessato può contestare successivamente l’eccessiva durata del vincolo anche chiedendo la restituzione del bene ai sensi dell’art. 262 c.p.p.
- A fronte di un decreto che individua categorie di dati e criteri di selezione, la contestazione della sproporzione deve indicare con specificità quali dati personali siano concretamente estranei alle esigenze investigative.
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