Cassazione Penale, Sentenza n. 35398/2026 del 06/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Udine il 17 dicembre 2024, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Trieste il 20 novembre 2025, per truffa, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 700 di multa ciascuno. Il primo imputato contestava, con il primo motivo, la motivazione e la valutazione delle prove sull’identificazione: deduceva l’inattendibilità dei riconoscimenti fotografici e testimoniali, anche perché uno dei soggetti descritti avrebbe avuto il volto coperto, e sosteneva che non fosse raggiunta la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando il ruolo asseritamente secondario nella truffa. Il secondo imputato denunciava l’omessa risposta alle censure d’appello sull’attendibilità dei riconoscimenti, la genericità delle testimonianze degli agenti e l’illogicità dei riscontri indicati dai giudici di merito: contestava in particolare la riconducibilità a sé dell’immobile di via del Mulino n. 8 a San Giovanni al Natisone, dell’utenza telefonica monitorata e del campo nomadi di via Latisana, nonché l’omessa concessione delle attenuanti generiche. Il 25 settembre 2026 le persone offese hanno rimesso la querela e i due imputati l’hanno accettata; il verbale è pervenuto alla Corte il 26 settembre 2026. La difesa del secondo imputato aveva inoltre chiesto il rinvio aderendo all’astensione collettiva.
La decisione
La Corte ha respinto l’istanza di rinvio per astensione del difensore del secondo imputato: nel giudizio cartolare in Cassazione ex art. 611, comma 1-bis, c.p.p., in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, il difensore non ha diritto di partecipare all’udienza e il rinvio è concedibile solo per atti o adempimenti che ne richiedano la presenza. La Corte non ha esaminato nel merito i motivi sulla responsabilità e sulle attenuanti, poiché la remissione della querela, accettata da entrambi gli imputati, ha estinto il reato. Ha quindi annullato senza rinvio sia la sentenza d’appello sia quella del Tribunale di Udine, revocato le statuizioni civili e condannato i querelati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
nel giudizio di cassazione celebrato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale.
Nel giudizio di cassazione cartolare, se non è stata tempestivamente richiesta la discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione collettiva non produce effetti e non giustifica il rinvio, perché il difensore non ha diritto di partecipare all’udienza camerale.
Le spese del procedimento vanno poste a carico dei querelati, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
In conseguenza della remissione della querela, le spese del procedimento sono poste a carico dei querelati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione celebrato in forma cartolare, in mancanza di tempestiva richiesta di discussione orale, l’istanza di rinvio fondata sull’adesione del difensore all’astensione collettiva è priva di effetti, poiché il rinvio è possibile soltanto per atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore.
- La remissione della querela, una volta accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato e impedisce la prosecuzione dell’azione penale; le statuizioni civili collegate sono travolte e devono essere revocate.
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