Cassazione Civile, Sentenza n. 14744/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello che aveva convertito in lavoro subordinato il rapporto di collaborazione. Il primo motivo accolto dalla Cassazione denunciava violazione del principio tempus regit actum: la Corte d'appello aveva valutato la legittimità di un contratto iniziato il 28.5.2002 alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, mentre il rapporto per il periodo 28.5.2002-22.10.2004 doveva essere valutato secondo la disciplina previgente (legge n.196/1997). Altri motivi (sull'ammissibilità della prova del progetto, sull'interpretazione delle norme del 2003 e 2012 e su profili di incostituzionalità) sono stati invece respinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente applicato la disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 276/2003 al rapporto di collaborazione nato nel 2002 e cessato il 22.10.2004. La sentenza di appello è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma per la riqualificazione del primo periodo contrattuale secondo la legge n.196/1997. Sono stati invece respinti il secondo e il terzo motivo. La Cassazione ha quindi annullato parzialmente la pronuncia impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame; rimangono ferme le considerazioni sul regime sanzionatorio dell'art. 69 d.lgs. 276/2003 nella versione ratione temporis applicabile quando pertinente.
Norme richiamate
art. 61, art. 62, art. 69, art. 86
La Corte ha richiamato la disciplina del lavoro a progetto (art.61 e ss.) e il regime sanzionatorio di conversione previsto dall'art.69 nella versione ratione temporis; ha però ritenuto che l'art.86 (norma transitoria) imponga di valutare i rapporti già instaurati alla luce della legge vigente al momento della stipulazione, quando rientrano nel periodo di ultrattività previsto
La Corte ha stabilito che il rapporto iniziato il 28.5.2002 deve essere valutato secondo la disciplina delle collaborazioni coordinata e continuativa prevista dalla legge n.196/1997 (principio tempus regit actum/ultrattività)
La modifica introdotta ha limitato la possibilità dei contratti collettivi di estendere l'efficacia dei contratti previgenti oltre il 24 ottobre 2005; richiamata in motivazione nel quadro della disciplina transitoria
art. 1 commi 23-25; art. 24; art. 25
La sentenza richiede di distinguere tra norma di interpretazione autentica (art.24) e norme innovatrici applicabili solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglienze che avrebbero tardivamente invocato l'applicabilità della disciplina 2012 al rapporto iniziato nel 2002
Norma applicata dalla Corte d'appello per liquidare l'indennità alla lavoratrice per l'estromissione dal rapporto; la Cassazione non ha censurato l'applicazione di tale disciplina rispetto alla conversione già operata in sede di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 399 del 2008
La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità di parti della disciplina transitoria del d.lgs. 276/2003 ritenendo che ai rapporti già stipulati dovesse applicarsi la disciplina vigente al momento della stipula; la Cassazione si è allineata a tale principio per il periodo rilevante
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; artt. 416 comma 3 e 115 comma 2
Richiamati in relazione ai vizi denunciati in cassazione (error in re iudicata e violazione di norme di rito/ammissibilità delle censure d'appello); la Corte ha ritenuto fondato il vizio di diritto relativo all'applicazione della norma sostanziale nel tempo
Codice civile (art. 2239 e artt. 1325, 2721 e ss.)
Citate dalla ricorrente in relazione a questioni di prova e qualificazione negoziale; la Corte ha ritenuto che tali censure non superino l'orientamento consolidato sull'applicazione temporale delle norme e sulla distinzione tra conversione ope legis e trasformazione giudiziale
Massime di principio
- Principio tempus regit actum: la legge applicabile alla validità e ai profili tipici di un contratto è quella vigente al momento della sua stipulazione, salvo espressa disposizione transitoria che disponga diversamente.
- Per le collaborazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 e cessate entro i termini di ultrattività, va applicata la disciplina previgente (legge n.196/1997); la prosecuzione del rapporto non postula automaticamente l'applicazione della disciplina sopravvenuta.
- Art. 69 d.lgs. 276/2003 (versione ratione temporis): l'assenza di un progetto specifico comporta la conversione automatica (ope legis) del rapporto in subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione; se invece esiste un progetto, la trasformazione in subordinazione può comunque essere accertata in base al comportamento concreto delle parti successivo alla stipula.
- La prova dell'esistenza del progetto può richiedere regole formali (art.62) nella normativa più recente, ma tali regole possono essere irrilevanti se al rapporto si applica la disciplina previgente; va sempre valutata la tempestività e l'ammissibilità delle censure processuali in appello.
- Le questioni nuove o non tempestivamente sollevate in grado di merito possono essere dichiarate inammissibili in appello; chi solleva censure deve curare la tempestività e l'oggetto della doglianza.
- I dubbi di costituzionalità riguardo al regime sanzionatorio dell'art.69 sono stati più volte esaminati e, salvo eccezioni specifiche, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la disciplina compatibile con i principi costituzionali e legittima quale strumento antielusivo.
- In presenza di plurimi periodi contrattuali, è necessario distinguere quale regime normativo si applica per ciascun periodo (valutazione caso per caso): la qualificazione complessiva del rapporto può richiedere frazionamento temporale dell'analisi normativa.
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