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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14192/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato il precedente giudizio di merito favorevole al contribuente. Oggetto della controversia era la determinazione della base imponibile per la contribuzione commercianti: l'INPS aveva calcolato la contribuzione percentuale sulla totalità dei redditi percepiti dal contribuente (iscritto alla gestione commercianti come agente di commercio e alla gestione separata come amministratore di società di capitali), includendo anche gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale della società. Il contribuente sosteneva che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza di una prestazione lavorativa abituale e in mancanza di qualifica di socio lavoratore, devono essere considerati redditi di capitale e pertanto esclusi dalla base contributiva ai fini dei commercianti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui, se il reddito derivante dalla partecipazione a una società di capitali non è collegato a una prestazione lavorativa (ovvero non si tratta di reddito d'impresa derivante dall'esercizio di un'attività imprenditoriale o di reddito da lavoro), tali utili costituiscono redditi di capitale e non vanno ricompresi nella base imponibile per il calcolo della contribuzione commercianti. La Corte ha altresì compensato le spese di lite tra le parti a causa di pronunce non omogenee giurisprudenzialmente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 bis legge 438/1992

    Norma invocata dall'INPS per sostenere l'obbligo di includere tutti i redditi nella base contributiva; la Corte ha ritenuto che la disposizione non giustifichi l'inclusione dei redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione senza prestazione lavorativa.

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato per delimitare la nozione di reddito d'impresa: la Corte conferma che nella base imponibile vanno inclusi i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale secondo la disciplina fiscale, ma non i redditi di capitale.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002

    Norma citata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • I redditi derivanti dalla mera partecipazione al capitale di società di capitali (dividendi/utili) costituiscono redditi di capitale e, in assenza di una prestazione lavorativa abituale collegata alla società, non devono essere inclusi nella base contributiva dei commercianti.
  • Per includere utili societari nella base contributiva è necessario che essi siano collegati a un'effettiva attività lavorativa o imprenditoriale svolta dal percettore (es. socio lavoratore o amministratore che svolge attività abituale): la semplice carica formale non è sufficiente.
  • La base imponibile ai fini contributivi segue la distinzione fiscale tra reddito d'impresa e reddito di capitale prevista dal TUIR; occorre verificare la natura del reddito alla luce dell'effettiva prestazione di lavoro.
  • Chi contesta l'esclusione di determinati redditi dalla base contributiva deve allegare e provare lo svolgimento di attività lavorativa correlata agli utili che si intendono assoggettare a contribuzione.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei, la Corte può compensare le spese di lite tra le parti.

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