Cassazione Civile, Sentenza n. 14194/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva escluso dalla base contributiva gli utili percepiti dal resistente per la partecipazione al 50% del capitale di una società a responsabilità limitata. L'Istituto sosteneva che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 438/1992, dovessero essere inclusi tutti i redditi percepiti del contribuente nella base per il calcolo dei contributi (contribuzione a percentuale). La questione centrale era se gli utili da partecipazione in società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, debbano concorrere alla formazione della base imponibile previdenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS, confermando la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila e, implicitamente, quella del Tribunale di Pescara. Il Collegio ha ritenuto che gli utili derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali, non accompagnati da prestazione lavorativa, costituiscono redditi di capitale e non redditi d'impresa ai fini previdenziali e quindi non sono imponibili ai fini della contribuzione obbligatoria prevista per lavoratori autonomi/gestioni previdenziali. La Corte ha richiamato orientamenti precedenti (tra cui ordinanza Sez. Lav. n. 11008/2021 e sentenze Cass. nn. 21540/2019, 18594 e 19001/2020). Le spese di lite sono state compensate; è stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3-bis, legge 27 dicembre 1992 n. 438
L'INPS invocava tale norma per includere più redditi nella base contributiva; la Corte ha interpretato la disciplina riconoscendo che l'obbligo contributivo riguarda i redditi connessi a un'attività lavorativa (redditi d'impresa) e non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria senza prestazione di lavoro
art. 55, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
La Corte ha utilizzato la distinzione fiscale operata dal TUIR tra redditi d'impresa e redditi di capitale per qualificare gli utili da partecipazione in società di capitali come redditi di capitale, non rientranti nella base imponibile previdenziale quando non collegati a prestazione lavorativa
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115
Richiamata in ordine agli effetti processuali relativi al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo (raddoppio) del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- La contribuzione obbligatoria alle gestioni previdenziali autonome riguarda in linea di principio i redditi derivanti dall'esercizio di un'attività lavorativa o imprenditoriale (redditi d'impresa), non i redditi di capitale generati dalla mera partecipazione al capitale di società di capitali.
- Gli utili/distribuzioni da partecipazione in società di capitali sono esclusi dalla base contributiva se non sussiste una prestazione di lavoro o un'effettiva partecipazione operativa dell'interessato nell'attività della società.
- L'onere della prova circa lo svolgimento di attività lavorativa che giustifichi l'assoggettamento contributivo grava sull'INPS quando pretende l'inclusione nella base contributiva; in assenza di allegazioni e prove sulla prestazione lavorativa, l'inclusione non può essere disposta.
- Per stabilire se un reddito debba essere incluso nella base contributiva occorre operare la qualificazione fiscale del reddito (art. 55 TUIR) e verificare il nesso tra reddito e prestazione lavorativa/operativa.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere non imponibili ai fini previdenziali i redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie non accompagnate da attività lavorativa; tuttavia esistono pronunce non omogenee, il che può giustificare compensazione delle spese processuali.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di prestazione lavorativa; l'INPS dovrebbe invece fornire elementi che dimostrino l'effettivo svolgimento di attività (ruolo, compiti, redditi assimilabili a lavoro autonomo o di impresa, ecc.) per poter pretendere l'assoggettamento contributivo.
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