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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14323/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Fondazione impugnava la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittima la riduzione retributiva del 15% prevista dall'accordo aziendale 6.9.2013 per violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 e dell'Accordo Interconfederale 28.6.2011: i lavoratori chiedevano la restituzione delle trattenute operate da settembre a dicembre 2013 ritenendo la riduzione non validamente adottata, poiché non accompagnata da una rimodulazione contestuale e organica dell'organizzazione del lavoro. In cassazione la Fondazione ha dedotto omissione di pronuncia su un motivo di appello e vizi di interpretazione e applicazione dell'art. 8 d.l. 138/2011, nonché indebita valutazione dell'intenzione delle parti nell'accordo aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (omessa pronuncia) perché la sentenza di merito esprimeva implicitamente il rigetto compatibile con la sua impostazione logico-giuridica; ha poi ritenuto infondati i restanti motivi richiamando e aderendo al precedente Cass. n. 33131/2021: l'accordo aziendale è illegittimo perché prevedeva l'immediata riduzione retributiva del 15% senza la contestuale e definita riorganizzazione complessiva del lavoro richiesta dall'art. 8 d.l. 138/2011 e dall'Accordo Interconfederale, sicché non poteva definirsi una "specifica intesa" di rimodulazione organica delle modalità di disciplina del rapporto di lavoro. Condanna la ricorrente alle spese processuali e al contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 138/2011 conv. con mod. in legge n. 148/2011

    Consente specifiche intese aziendali finalizzate alla gestione delle crisi che possono disciplinare, anche in deroga, le materie tassativamente elencate (es. organizzazione del lavoro e "modalità di disciplina del rapporto di lavoro"). Tali intese devono essere tipizzate e realizzare una rimodulazione organica (orari, mansioni, organizzazione) contestuale alla modifica retributiva: una riduzione immediata della retribuzione priva della contestuale riorganizzazione non rientra nell'ambito di applicazione della norma.

  • Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, punto 7

    Riconosce la possibilità, a livello aziendale, di definire intese modificative per gestire situazioni di crisi su istituti del contratto nazionale relativi alla prestazione, orari e organizzazione del lavoro; tali poteri sono comunque limitati alle condizioni e alle materie previste e richiedono concrete e contestuali misure organizzative.

  • art. 36 Cost.

    Il parametro costituzionale della "giusta retribuzione" costituisce riferimento esterno: il rispetto dei minimi contrattuali non è di per sé sufficiente se la riduzione retributiva non è proporzionata a una corrispondente modifica della quantità/qualità della prestazione.

  • artt. 99 e 112 cod. proc. civ., art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Rimedi di cassazione per violazione di norme processuali e omissione di pronuncia. La Corte ricorda che non ogni mancata menzione testuale costituisce omissione di pronuncia: è necessario che manchi del tutto un provvedimento indispensabile; una statuizione implicita si ha quando la pretesa è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della decisione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Principi di interpretazione del contratto (ricerca della volontà delle parti e interpretazione sistematica). La Corte osserva che le censure non hanno mostrato una violazione delle regole ermeneutiche ma una diversa valutazione interpretativa insindacabile in Cassazione, salvo vizio di interpretazione formale.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio sulla liquidazione delle spese di giudizio: le spese seguono la soccombenza; la ricorrente è condannata alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Prevede il contributo unificato e l'ulteriore versamento in caso di specifici presupposti processuali; la decisione dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato per il principio che norme eccezionali tassative (come quelle che individuano materie derogabili) non devono essere estese oltre i casi e i tempi previsti.

Massime di principio

  • Una riduzione retributiva concordata a livello aziendale ai sensi dell'art. 8 d.l. 138/2011 è legittima solo se costituisce una "specifica intesa" che realizza una rimodulazione organica e contestuale dell'organizzazione del lavoro (orari, mansioni, assetto complessivo). Riduzioni immediate senza una riorganizzazione definita sono invalide.
  • Il rispetto dei minimi CCNL non esclude il controllo giurisdizionale: la costituzionalità del trattamento retributivo (art. 36 Cost.) richiede una proporzionalità tra retribuzione e modifiche della prestazione lavorativa.
  • Nella fase interpretativa degli accordi collettivi il giudice di merito valuta in concreto la fattispecie; la Cassazione sindaca l'interpretazione solo per vizi di diritto o interpretativi formali, non per mera diversa lettura dei fatti/contenuti negoziali.
  • Per far valere in Cassazione l'omessa pronuncia occorre dimostrare che il giudice abbia lasciato senza decisione un provvedimento indispensabile: bastano statuizioni implicite quando la domanda è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza.
  • In presenza di accordi aziendali che prevedono misure di crisi, è prudente documentare e mettere in atto contestualmente le modifiche organizzative annunciate (accordi esecutivi con le OO.SS.) prima di operare trattenute retributive, per evitare obblighi di restituzione.
  • I precedenti della Corte (principio di fedeltà ai precedenti) sono rilevanti: questioni già decise in vicende simili possono portare al rigetto del ricorso in mancanza di elementi nuovi.

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