Cassazione Civile, Sentenza n. 14195/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva escluso dalla base contributiva gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di due società a responsabilità limitata. L'ente sosteneva la violazione dell'art. 3-bis della legge n. 438/1992 per non aver incluso tutti i redditi percepiti nella base contributiva utile, e pretendeva la contribuzione a percentuale calcolata sulla totalità dei redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che gli utili percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione lavorativa, rappresentano redditi di capitale e non vanno inclusi nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza conforme. Le spese di lite sono compensate fra le parti in ragione di pronunce non omogenee; è dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato prevista dalla norma.
Norme richiamate
legge n. 438/1992
L'INPS ha invocato tale norma per sostenere l'obbligo di includere tutti i redditi nella base contributiva; la Corte non ha ritenuto violata la norma, ritenendo invece necessario distinguere tra redditi d'impresa e redditi di capitale ai fini contributivi
d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)
La Corte ha richiamato la disciplina fiscale per definire la nozione di reddito d'impresa: nella base imponibile per contributi vanno inclusi i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria priva di prestazione lavorativa
DPR n.115/2002
Richiamato per il profilo contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 21540/2019; Cass. nn. 18594 e 19001/2020; Sez. Lav., ordinanza n. 11008/2021
La Corte ha richiamato questi precedenti per ribadire il principio che i redditi di capitale derivanti da mera partecipazione societaria senza prestazione lavorativa non concorrono a formare la base contributiva previdenziale obbligatoria
Massime di principio
- I redditi da mera partecipazione in società di capitali (utili/dividendi) sono redditi di capitale e, se non accompagnati da una prestazione lavorativa, non vanno inclusi nella base imponibile per la contribuzione previdenziale obbligatoria destinata ai lavoratori autonomi.
- Perché gli utili societari siano assoggettati a contribuzione previdenziale occorre dimostrare una correlazione con l'attività lavorativa svolta nella società (prestazione personale effettiva).
- L'INPS ha l'onere di allegare e provare che la partecipazione societaria si accompagni a una prestazione lavorativa o a un'attività d'impresa riconducibile alla gestione per la quale è prevista l'iscrizione e contribuzione.
- In presenza di giurisprudenza non omogenea su punti correlati, i giudici possono compensare le spese di lite; quindi in contenziosi similari è probabile che le spese vengano compensate se esistono orientamenti contrastanti.
- Prima di richiedere contributi su utili societari, è opportuno valutare la natura fiscale del reddito (impresa vs capitale) e raccogliere prove della prestazione lavorativa, se esistente, per evitare il rigetto del recupero contributivo.
- Le pronunce di merito e di legittimità già consolidate (Cass. e sezioni lavoro) costituiscono orientamento forte sul tema: senza prestazione lavorativa reale la contribuzione non si giustifica.
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