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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40967/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, della detrazione del 55% per spese di riqualificazione energetica sostenute negli anni d'imposta 2010 e 2011 su un immobile di proprietà del contribuente. L'Ufficio aveva contestato originariamente che gli interventi costituissero lavori in ampliamento, quindi non agevolabili. Il contribuente impugnava le cartelle di pagamento conseguenti; sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso/appello. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 36-ter d.P.R. 600/1973 e degli artt. 7 e 17 L. 212/2000, perché la CTR aveva fondato la decisione su una circostanza nuova (difformità di sagoma) introdotta dall'Agenzia solo in giudizio; 2) violazione degli artt. 23, 54 e 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto consentita una integrazione in giudizio delle ragioni della pretesa tributaria rispetto alla motivazione degli atti impugnati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che il diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica presuppone, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, che il nuovo fabbricato sia la fedele riproduzione di quello preesistente, nei limiti normativi applicabili. Tuttavia ha censurato la CTR perché aveva fondato il rigetto su una ragione diversa da quella contenuta negli atti impositivi, ossia la difformità di sagoma, introdotta inammissibilmente solo in sede processuale dall'Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    Il controllo automatizzato deve fondarsi su elementi idonei già contenuti nella pretesa amministrativa; non è consentita l'introduzione in giudizio di una nuova ragione giustificativa del recupero fiscale.

  • art. 7 L. 212/2000

    La motivazione dell'atto tributario deve essere sufficiente a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, valutata ex ante.

  • art. 17 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti degli atti fiscali; la Corte valorizza il tema della motivazione dell'atto e del divieto di integrazione processuale.

  • artt. 23, 54 e 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamati per contestare l'ammissibilità dell'integrazione in giudizio della motivazione della pretesa tributaria.

  • L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d)

    Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono anche la demolizione e ricostruzione fedele del fabbricato, con rispetto della sagoma, del volume e delle superfici preesistenti.

  • D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d)

    La ricostruzione previa demolizione rientra nella ristrutturazione edilizia; la norma è letta nel senso della continuità con il precedente assetto, salvo le innovazioni necessarie per l'adeguamento antisismico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per la violazione o falsa applicazione di legge dedotta in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto impositivo introducendo un nuovo fatto costitutivo della pretesa o un diverso presupposto del recupero, poiché la sufficienza della motivazione va valutata ex ante in relazione agli elementi originariamente enunciati.
  • Quando il beneficio fiscale dipende dalla qualificazione dell'intervento edilizio, la spettanza dell'agevolazione deve essere verificata sulla base dei requisiti normativi previsti per la specifica tipologia di lavori; nel caso di demolizione e ricostruzione, rileva la corrispondenza al fabbricato preesistente nei limiti richiesti dalla disciplina applicabile.
  • In cassazione è censurabile la decisione di merito che fondi il rigetto su un presupposto non contenuto nell'atto impugnato e introdotto solo successivamente in causa, perché ciò compromette il diritto di difesa del contribuente.
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