Cassazione Civile, Ordinanza n. 39136/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2009, impugnato dal contribuente e poi confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale del Molise. La CTR ha ritenuto che il contribuente non svolgesse attività imprenditoriale di locazione immobiliare e che le movimentazioni bancarie contestate fossero giustificate da rapporti personali con un terzo, consistiti in prestiti gratuiti con rilascio di assegno a garanzia e successivo riversamento delle somme. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la riconducibilità delle movimentazioni bancarie ad operazioni imponibili e, correlativamente, la natura imprenditoriale dell'attività del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di accertamenti bancari, le presunzioni di cui agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 sono presunzioni legali iuris tantum che possono essere superate dal contribuente solo mediante prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni non imponibili o già contabilizzate. Ha inoltre ricordato che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale sono utilizzabili come elementi indiziari nel processo tributario. Nel caso concreto, però, la CTR aveva svolto una verifica rigorosa delle risultanze istruttorie, coordinando le dichiarazioni del terzo con il raffronto dei conti correnti dei soggetti coinvolti, e aveva logicamente escluso che le somme fossero riferibili ad operazioni imponibili, ritenendo anche non provata l'attività imprenditoriale di locazione immobiliare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente controricorrente.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Le movimentazioni sui conti correnti possono fondare una presunzione legale a favore dell'erario, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica della loro diversa provenienza o natura non imponibile.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Anche ai fini IVA gli accrediti bancari possono essere considerati ricavi imponibili salvo prova contraria del contribuente, con onere di dimostrare la riferibilità delle singole operazioni a cause non imponibili.
La disciplina dell'onere della prova opera nel senso che, una volta attivata la presunzione bancaria, spetta al contribuente fornire la prova liberatoria.
La presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzo, come elementi indiziari, delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.
art. 111 Cost.
I principi del giusto processo e della parità delle parti consentono anche al contribuente di produrre dichiarazioni extraprocessuali di terzi, valutabili come indizi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso era costruito come denuncia di violazione di legge, ma è stato respinto perché la sentenza impugnata si era attenuta ai principi giuridici corretti.
La causa è stata definita in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 introducono una presunzione legale iuris tantum in favore dell'Amministrazione, che consente di imputare a ricavi imponibili gli accrediti sul conto del contribuente salvo prova contraria.
- Per superare la presunzione bancaria, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando la concreta provenienza delle somme e la loro estraneità a operazioni imponibili o la loro già avvenuta considerazione in dichiarazione.
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale sono utilizzabili come elementi indiziari; esse, tuttavia, non bastano da sole se non sono corroborate da ulteriori riscontri documentali o logici.
- Il giudice di merito deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ogni singola operazione bancaria e dar conto in sentenza del percorso logico seguito nel coordinamento delle risultanze istruttorie.
- La contestazione dell'Ufficio sull'esistenza di un'attività imprenditoriale o professionale non può essere accolta in modo automatico sulla sola base delle movimentazioni bancarie, se il contribuente dimostra in modo convincente una diversa giustificazione delle somme e la loro irrilevanza fiscale.
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