Cassazione Civile, Ordinanza n. 22567/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA indebitamente detratta per gli anni 2005-2007, ritenendo che la contribuente avesse partecipato ad acquisti di autovetture documentati da fatture soggettivamente inesistenti emesse da un soggetto interposto (società cartiera). La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata, da un lato, l'incongruenza del prezzo richiesta per applicare la solidarietà ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/72 e, dall'altro, la prova della consapevolezza o conoscibilità da parte della società acquirente della frode. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, in sintesi, violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/72, 2697 c.c. e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una prova certa e non presuntiva della frode e avesse ignorato plurimi indizi (mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore, assenza di documenti di trasporto, pagamenti in contanti, prezzi di acquisto/vendita anomali, elementi tipici del missing trader). Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi e controversi relativi ai medesimi indizi fraudolenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche tramite presunzioni, con elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile. Ha poi censurato la CTR per avere richiesto una prova certa anziché presuntiva e per non avere esaminato complessivamente gli indizi addotti dall'Ufficio, che potevano sostenere la pretesa fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La solidarietà del cessionario è richiamata come base della pretesa, ma non può essere applicata senza adeguata prova dei presupposti fattuali, in particolare dell'incongruenza del prezzo e del contesto fraudolento.
È richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, che può essere negato se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/72
È evocato per la legittimità dell'accertamento basato su elementi indiziari e presuntivi.
Regola il riparto dell'onere della prova: all'Amministrazione spetta provare la frode e la consapevolezza/conoscibilità del cessionario; al contribuente spetta la prova contraria della propria diligenza.
La prova presuntiva deve fondarsi su elementi oggettivi, specifici e valutati complessivamente, non atomisticamente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro usato per denunciare la violazione di legge nella valutazione della prova e nell'applicazione delle regole sulla frode IVA.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente il sindacato sull'omesso esame di fatti storici decisivi e discussi tra le parti.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato ai fini della tempestività/notificabilità del ricorso per cassazione.
La notificazione del ricorso è ritenuta valida se eseguita presso il domicilio eletto in primo grado, secondo il principio di ultrattività dell'elezione di domicilio.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
L'indicazione della residenza/sede e l'elezione di domicilio in primo grado conservano efficacia se la parte non si costituisce in appello o non modifica le indicazioni.
Intervento normativo che ha introdotto gli artt. 380-bis.1 e collegati per la trattazione camerale.
Legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Ha riformulato il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., limitandolo all'omesso esame di fatti storici decisivi.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione d'imposta; tale prova può essere data anche per presunzioni.
- La prova presuntiva è correttamente valutata solo se il giudice esamina gli indizi in modo globale e coerente, senza isolare singoli elementi né pretendere una dimostrazione piena quando la legge consente inferenze ragionevoli.
- Qualora l'Ufficio assolva l'onere di allegare e provare elementi oggettivi e specifici della frode, il contribuente deve offrire prova contraria della propria diligenza massima e dell'assenza di consapevolezza dell'operazione fraudolenta.
- Integra vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di fatti storici decisivi e discussi tra le parti, quando la loro considerazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
- Nel giudizio tributario, la validità della notificazione del ricorso per cassazione può essere mantenuta presso il domicilio eletto in primo grado quando la parte non abbia modificato le indicazioni nel successivo grado di giudizio, per effetto del principio di ultrattività del domicilio eletto.
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