Cassazione Civile, Sentenza n. 9437/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Trieste chiedeva il rimborso (e alternativamente la compensazione) di un credito d'imposta su dividendi relativi all'anno 2000 attribuito in occasione della distribuzione di dividendi dalla società Acegas S.p.A.; l'Agenzia aveva negato il rimborso richiamando le proprie risposte ad interpello (Risoluzione n. 227/2002) e sostenendo che il credito spettasse solo per dividendi derivanti da società risultanti dalla "trasformazione" di aziende municipalizzate (non per società costituite tramite conferimento d'azienda). Inoltre si discuteva se l'utilizzo in compensazione fosse soggetto al limite annuale di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale del Comune. Sul punto sostanziale ha ritenuto che l'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis per l'anno 2000, debba interpretarsi in senso estensivo: il credito d'imposta spetta anche per dividendi distribuiti da società di nuova costituzione mediante conferimento d'azienda quando tali società svolgono la gestione privatistica di servizi pubblici locali, essendo la ratio della norma quella di evitare una doppia imposizione dei comuni. Tuttavia, il Comune non ottiene il rimborso perché la richiesta di rimborso è stata presentata oltre il termine previsto (art. 38 d.P.R. n. 602/1973); resta perciò il diritto del Comune ad utilizzare il credito in compensazione. Inoltre la Corte ha escluso l'applicabilità del limite di compensazione annuo previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000 al presente credito, segnalando che la natura del credito è quella di restituzione di imposta versata dalla società per conto del socio e che successivi interventi normativi (art. 27, comma 18, legge n. 44/2001 e successivi chiarimenti) confermano l'orientamento.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
il credito di imposta ... relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ... puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997
Deve intendersi in senso ampio: la nozione di "trasformazione" comprende anche le societa' costituite mediante conferimento d'azienda o di ramo aziendale quando l'ente locale adotta un modello di gestione privatistico; perciò il credito spetta anche in tali ipotesi.
art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Norma sui meccanismi di compensazione fiscale richiamata come strumento mediante il quale il credito d'imposta puo' essere utilizzato per compensare debiti tributari.
art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Non trova applicazione automatica al credito ex art. 14, comma 1-bis, in quanto tale credito ha natura di restituzione di imposta versata dalla societa' per conto del socio; pertanto il limite annuale ivi previsto non si applica a questa fattispecie.
art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Stabilisce il termine per la richiesta di rimborso: la Corte ha confermato che il rimborso e' precluso per tardivita' dell'istanza, lasciando in piedi solo la compensazione.
art. 29, legge 21 novembre 2000, n. 342 (norma di riferimento per la modifica)
Ha introdotto il comma 1-bis all'art. 14 del d.P.R. n. 917/1986; la Corte valuta il testo storico ratione temporis per definire l'ambito applicativo della agevolazione.
art. 27, comma 18, legge 28 dicembre 2001, n. 44
Ha esteso espressamente la possibilita' di compensazione a tutte le societa' che gestiscono servizi pubblici locali "comunque costituite", confermando l'interpretazione estensiva adottata dalla Corte.
Interventi normativi successivi che escludono l'applicabilita' dei limiti di cui all'art. 34/2000 agli enti locali che abbiano maturato il credito d'imposta in relazione a dividendi distribuiti da ex aziende municipalizzate trasformate, rafforzando la tesi che il credito è utilizzabile in compensazione senza i limiti ordinarî.
art. 115, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali)
Regola le modalita' di trasformazione e di costituzione di societa' per la gestione dei servizi pubblici locali; utilizzata per argomentare che la nozione di "trasformazione" legislativa e' ampia e comprende anche societa' nate da conferimento.
art. 3 e art. 53 Cost.
Richiamati come criteri costituzionali (eguaglianza e capacita' contributiva) che impongono di preferire un'interpretazione della norma coerente e non discriminatoria tra ipotesi fattuali analoghe.
Massime di principio
- Il credito d'imposta sui dividendi derivante da partecipazioni in societa' che gestiscono servizi pubblici locali va interpretato in senso sostanziale: spetta anche quando la societa' e' stata costituita mediante conferimento d'azienda/ramo e non solo in caso di trasformazione civilistica diretta.
- La qualificazione formale della societa' (trasformazione diretta vs. nuova costituzione per conferimento) non deve impedire il riconoscimento del credito se la sostanza economica (gestione privatistica di servizi pubblici) e la ratio dell'intervento normativo sono le stesse.
- Il diritto al rimborso puo' essere precluso per motivi procedurali (termine per la richiesta): in tali casi resta comunque possibile l'utilizzo del credito mediante compensazione, se previsto dalla norma.
- Il limite annuale generale alla compensazione previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000 non si applica automaticamente a crediti di imposta che hanno natura di restituzione di imposta versata dalla societa' per conto del socio; occorre verificare la natura del credito e eventuali esenzioni o chiarimenti normativi successivi.
- In presenza di plurime interpretazioni possibili di una norma, occorre prediligere l'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti trattamenti irragionevoli o discriminatori (richiamo agli artt. 3 e 53 Cost.).
- Dal punto di vista processuale, un giudicato di primo grado basato su motivi procedurali (es. tardività) non impedisce al giudice di grado successivo di pronunciarsi sull'esistenza del credito se la decisione di primo grado non ha deciso il punto sul merito.
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