Cassazione Civile, Ordinanza n. 28714/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, sul trattamento pensionistico di un pensionato dal luglio 2010, di un contributo di solidarietà deliberato dall’ente previdenziale in base alle delibere n. 4/2008, n. 3/2013 e n. 10/2017, adottate in rinnovo di una misura prevista dal regolamento interno. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato l’ente alla restituzione delle somme prelevate, nei limiti della prescrizione quinquennale, escludendo sia la validità del contributo alla luce del principio del pro rata sia l’applicabilità del prelievo legale dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013; aveva inoltre fatto decorrere gli interessi dai singoli ratei mensili. L’ente ricorre in Cassazione con due motivi: (1) denuncia violazione di norme sulla previdenza privatizzata, sull’autonomia regolamentare delle casse e sulla disciplina del pro rata, sostenendo che la riforma del 2006 e la successiva interpretazione autentica del 2013 avrebbero ampliato i poteri dell’ente, consentendo di adottare provvedimenti idonei a garantire l’equilibrio di bilancio anche tramite un contributo di solidarietà, non soggetto al pro rata e giustificato da ragioni di ragionevolezza, gradualità ed equità intergenerazionale; richiama inoltre il prelievo legislativo dell’1% previsto dal D.L. 201/2011; (2) deduce violazione delle norme sugli interessi e sulla ripetizione dell’indebito, censurando la decorrenza degli interessi dalla scadenza dei singoli ratei e non dalla domanda di restituzione.
La decisione
La Corte richiama un orientamento già consolidato secondo cui i contributi di solidarietà introdotti dall’ente previdenziale privatizzato tramite norme regolamentari o delibere, quando incidono su trattamenti pensionistici già determinati e si traducono in una trattenuta autonoma, sono illegittimi perché contrastano con il principio del pro rata nella formulazione applicabile e soprattutto perché configurano una prestazione patrimoniale imposta, soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost., non derogabile da atti regolamentari dell’ente. La Corte esclude anche che sia pertinente il richiamo al prelievo legale dell’1% ex art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, trattandosi di istituto diverso, di fonte legislativa ed eccezionale, non applicabile automaticamente a una trattenuta regolamentare dichiarata illegittima. Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che sugli importi indebitamente trattenuti spettano gli interessi legali dalla maturazione del diritto, cioè dalla data dei singoli prelievi, poiché il credito previdenziale ha natura unitaria e gli accessori fanno parte della medesima prestazione, non dalla domanda. Il ricorso viene respinto in adesione alla proposta di definizione accelerata; la Corte dispone inoltre la condanna dell’ente al pagamento di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende e richiama il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Nel dispositivo, però, il testo riporta "dichiara inammissibile il ricorso", mentre nella motivazione e nel raccordo con la proposta accelerata si parla di rigetto: dal solo testo emerge dunque un esito processuale non perfettamente coerente, ma la soluzione sostanziale è sfavorevole al ricorrente.
Norme richiamate
consente la decisione accelerata in camera di consiglio e, se il ricorso è definito in conformità alla proposta non accettata, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro della censura per violazione di legge nei due motivi
richiamati per sostenere la disciplina degli enti previdenziali privatizzati e i loro poteri regolamentari
la Corte ribadisce che la formulazione originaria imponeva il rispetto rigoroso del pro rata per i trattamenti maturati prima della riforma, mentre la versione modificata attenua il principio per i trattamenti successivi
art. 1, comma 763, L. 296/2006
ha svincolato il novero dei provvedimenti adottabili dagli enti privatizzati, ma non consente di derogare a norme primarie o di legittimare ex se contributi di solidarietà su pensioni già determinate
art. 1, comma 488, L. 147/2013
norma di interpretazione autentica richiamata per chiarire che gli atti anteriori al 2007 restano efficaci solo se adottati nel rispetto della legge
art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché istituto diverso, di fonte legislativa, eccezionale e non sovrapponibile al contributo regolamentare impugnato
artt. 2, 3, 23 Cost.
l’art. 23 Cost. impone la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; ragionevolezza ed eguaglianza non possono superare tale limite
art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC
base regolamentare del contributo di solidarietà, ritenuta illegittima perché introduce una trattenuta su pensioni già quantificate
delibere n. 4/2008, n. 3/2013, n. 10/2017
provvedimenti di rinnovo della trattenuta, giudicati incompatibili con il sistema delle fonti e con il pro rata
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma incidenza decisiva nella motivazione
richiamato per sostenere la decorrenza degli interessi dalla domanda, ma ritenuto non pertinente al caso di indebito prelievo
la Corte conferma che, in caso di indebito prelievo su prestazione previdenziale, gli interessi decorrono dalla maturazione del credito e dalla data dei prelievi, non dalla domanda
richiamato nei precedenti per escludere la prescrizione quinquennale in fattispecie analoghe di crediti previdenziali non ancora esigibili come semplici crediti pecuniari
è il parametro per affermare che gli interessi sulle prestazioni previdenziali decorrono dalla maturazione del diritto e si calcolano sulla prestazione unitaria
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, tramite regolamento o delibere, prelievi o trattenute su pensioni già liquidate quando tali misure si traducano in prestazioni patrimoniali imposte prive di copertura legislativa; la riserva di legge ex art. 23 Cost. resta un limite insuperabile.
- La modifica normativa che ha attenuato il principio del pro rata per gli enti previdenziali privatizzati non attribuisce un potere generale di incidere in peius sui trattamenti già determinati: gli atti dell’ente restano validi solo se conformi alla legge primaria.
- Un contributo di solidarietà disposto dall’ente e applicato ai trattamenti pensionistici già quantificati non si confonde con i correttivi del sistema pensionistico, ma costituisce un prelievo autonomo, quindi richiede una base legale espressa.
- Il prelievo legislativo straordinario previsto per alcune annualità e in presenza di specifiche condizioni non può essere invocato per legittimare una trattenuta di fonte regolamentare, perché ha natura, funzione e presupposti diversi.
- Nei crediti previdenziali il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute comporta la decorrenza degli interessi legali dalla maturazione del diritto, coincidente con i singoli prelievi, poiché accessori e capitale compongono un’unica prestazione previdenziale.
- La disciplina degli accessori nelle prestazioni previdenziali non segue integralmente la logica delle ordinarie obbligazioni pecuniarie, ma quella della prestazione unitaria e della sua integrale reintegrazione nel tempo.
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