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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a termine e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in via principale con l'impresa utilizzatrice e in subordine con l'agenzia di somministrazione, oltre alla riammissione in servizio, al risarcimento del danno e al pagamento di differenze retributive. La domanda si fondava soprattutto sulla dedotta irregolarità della somministrazione per asserita mancanza o invalidità del documento di valutazione dei rischi e, nel giudizio di legittimità, il ricorso articolava cinque motivi: violazione delle norme che disciplinano la somministrazione e la conversione del rapporto; violazione delle norme sulla redazione e sottoscrizione del DVR; errori processuali e omessa pronuncia in relazione all'ammissione di documenti; motivazione apparente sulla considerazione del DVR; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provato il danno da lavoro usurante e straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla valutazione del DVR e all'esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito, rilevando che la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e che, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché cumulava in modo improprio censure di violazione di legge e di vizio motivazionale. Ha reputato assorbito il primo motivo e non fondato il quinto, precisando che non vi era stata inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma solo una valutazione di merito sulla mancanza di prova del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione; non è consentita la sovrapposizione di censure eterogenee riferite a violazione di legge e vizio motivazionale.

  • artt. 32, lett. d), e 38, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    invocati dal ricorrente per sostenere il diritto alla conversione del rapporto in caso di irregolarità nella somministrazione e nel DVR.

  • artt. 17 e 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    invocati per contestare la giuridica esistenza e la validità del DVR e la necessità della sottoscrizione del datore di lavoro.

  • artt. 416 e 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi, ma il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la censura motivazionale in cassazione è limitata alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investe la mera valutazione di insufficienza o mancanza della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, comporta il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: la Corte controlla solo la correttezza giuridica della decisione e il rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito è ulteriormente ristretto.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice possono essere esercitati quando i mezzi acquisiti sono coerenti con i fatti allegati e indispensabili alla decisione, ma la loro attivazione e la valutazione della rilevanza probatoria restano espressione di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula e sovrappone censure di violazione di legge e di vizio di motivazione riferite alla stessa questione in modo incompatibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice ha invertito l'onere della prova; se invece contesta soltanto la valutazione dell'insufficienza probatoria, la censura attiene al merito e non all'art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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