Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso dovuto per due rapporti di lavoro, senza soluzione di continuità, aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione familiare e assistenza a persona non autosufficiente in regime di convivenza. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive e TFR, applicando l'inquadramento del CCNL dei collaboratori familiari non conviventi per l'intero periodo, sulla base dell'istruttoria che aveva evidenziato lo svolgimento prevalente di attività di collaboratore familiare per una delle datrici e solo saltuariamente di assistenza per l'altra. La Corte d'appello aveva poi ridotto l'importo dovuto in solido, ritenendo non corretto l'inquadramento del secondo rapporto e quantificando il debito residuo. Le datrici hanno proposto ricorso principale deducendo: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle confessioni stragiudiziali, per avere la Corte ignorato dichiarazioni del lavoratore circa le somme effettivamente percepite anche in Italia; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di pagamento di somme corrisposte dall'agosto 2013 e per non avere affrontato il tema delle retribuzioni pagate in Italia oltre a quelle corrisposte in India; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valorizzato le dichiarazioni contenute nell'atto introduttivo e alcuni assegni inviati al lavoratore. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva qualificato il secondo rapporto come collaborazione familiare non convivente; ha inoltre chiesto la condanna delle ricorrenti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché tutte le censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati i richiami agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., precisando che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che il fatto storico era stato comunque considerato, pur senza dare conto di tutte le risultanze istruttorie, e ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito intelligibile e non meramente apparente; quanto all'omessa pronuncia, ha affermato che la reiezione della pretesa era implicita nell'impianto decisorio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava un vizio tipico di legittimità né la concreta violazione di legge ascritta alla sentenza impugnata. È stata altresì respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. per mancanza di elementi che integrassero mala fede, colpa grave o abuso del processo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento delle prove.
art. 2735 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il carattere confessoria stragiudiziale di dichiarazioni rese dal lavoratore, ma la Corte non ne ha ravvisato un errore decisivo nella valutazione di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione non può essere dedotta per censurare la valutazione del materiale probatorio; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia legale a prove soggette a libero apprezzamento, ipotesi non ricorrenti.
art. 116 c.p.c.
Non è violato quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa non espressamente esaminata.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione si ha solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-giuridico della decisione; qui la motivazione è stata ritenuta intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi relativi a nullità della sentenza o del procedimento, non ravvisate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori già valutati nel loro complesso.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata richiede atti o comportamenti processuali connotati da mala fede, colpa grave o abuso del processo; la mera infondatezza del ricorso non basta.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la diversa lettura delle prove: la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica della decisione e i limiti del vizio motivazionale, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se invece il giudice ha ritenuto provato un fatto all'esito della valutazione del materiale istruttorio, la censura attiene al merito e non alla regola sull'onere probatorio.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una critica alla scelta e alla ponderazione delle prove compiute dal giudice di merito; è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente o abbia attribuito efficacia vincolante a prove libere, o viceversa disatteso prove legali.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non il singolo elemento istruttorio: non sussiste se il fatto sia stato comunque preso in considerazione, anche senza menzione di tutte le prove richiamate dalle parti.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata risulti logicamente incompatibile con l'accoglimento della domanda o eccezione non espressamente esaminata, potendo sussistere un rigetto implicito.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una condotta processuale qualificata da mala fede, colpa grave o abuso del processo; la sola soccombenza o infondatezza delle difese non è sufficiente.
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