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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23451/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro avente ad oggetto crediti retributivi di più dipendenti nei confronti della società datrice di lavoro. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola, aveva condannato la società al pagamento, in favore di ciascun lavoratore, delle somme indicate in dispositivo per le causali esposte in motivazione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, dando atto che la controversia era stata conciliata in sede sindacale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali ex art. 391, comma 4, c.p.c. e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si applica ai soli casi di rigetto o inammissibilità, non anche all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata nei casi previsti dalla norma.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può disporre che nulla sia dovuto per le spese del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all'estinzione del processo, ma solo ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre che non sia pronunciata condanna alle spese.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso in cassazione non opera quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la disposizione fa riferimento soltanto agli esiti di rigetto o inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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